Art. 9 
 
       Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 
 
    1. Al comma 5, dell'art. 9  della  legge  regionale  23  novembre
1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di  sci),  dopo
la parola «comunitari» sono inserite le  seguenti:  «,  non  iscritti
negli albi professionali di altre regioni o province autonome,». 
    2. Alla  lettera  b)  del  comma  1,  dell'art.  14  della  legge
regionale n. 50/1992, sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti  parole:
«ubicata in localita' sciistica;». 
    3. Alla  lettera  g)  del  comma  1,  dell'art.  14  della  legge
regionale n . 50/1992, le parole: «compreso nell'organico di  cui  al
punto a)», sono soppresse. 
    4. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale  n.  50/1992  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunita'  montana
competente per territorio,  sentito  il  parere  del  comune  e  sono
iscritte in apposito elenco.». 
    5. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale  n.  50/1992  e'
sostituito dal seguente: 
      «3. La comunita' montana verifica  annualmente  la  persistenza
delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2  ed  approva
le eventuali variazioni dell'elenco regionale.».