Art. 9 Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 1. Al comma 5, dell'art. 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), dopo la parola «comunitari» sono inserite le seguenti: «, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome,». 2. Alla lettera b) del comma 1, dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ubicata in localita' sciistica;». 3. Alla lettera g) del comma 1, dell'art. 14 della legge regionale n . 50/1992, le parole: «compreso nell'organico di cui al punto a)», sono soppresse. 4. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992 e' sostituito dal seguente: «2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunita' montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco.». 5. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992 e' sostituito dal seguente: «3. La comunita' montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.».