Art. 10.

                      Politiche della qualita'



   1.  Al  fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione
idonee   a  garantire  il  consumatore,  sono  sostenuti  e  promossi
l'introduzione  e  lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualita'
di  prodotto  e  di  processo,  di sistemi di gestione ambientale nel
settore  agricolo,  agroalimentare,  forestale e ortoflorovivaistico,
nonche' la loro certificazione.
   2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 sono concessi contributi
destinati a promuovere:
    a)  l'ideazione e la progettazione del prodotto, incluse le spese
per  la  predisposizione delle domande di riconoscimento dei prodotti
ai sensi della normativa comunitaria;
    b)  l'introduzione di sistemi di qualita', di tracciabilita' e di
gestione ambientale;
    c) l'adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
    d) gli studi tecnici, di fattibilita', di ricerca di mercato;
    e)   l'acquisto   di  beni  strumentali  finalizzati  a  prove  e
valutazioni di prodotto e di processo e utilizzati per rilevazioni di
grandezze   chimiche,   fisiche,   meccaniche  e  di  caratteristiche
biologiche;
    f)  la  formazione del personale destinato all'applicazione delle
misure    sulla    qualita'    e   dei   sistemi   di   autocontrollo
igienico-sanitario;
    g) l'educazione alimentare.
   3. E' istituita la figura del garante regionale della qualita' per
i  prodotti  agroalimentari  lombardi,  soggetto  di  riferimento dei
consumatori  e del sistema agroalimentare lombardo, secondo procedure
e  con competenze e modalita' operative da definire con deliberazioni
della Giunta regionale.
   4. Il garante regionale di cui al comma 3:
    a)  definisce  le misure per assicurare le migliori condizioni di
informazione  del  consumatore  riguardo  ai  prodotti agroalimentari
lombardi e alle loro modalita' di raccolta e trasformazione;
    b)  riferisce  annualmente  alla Giunta regionale sulle modalita'
con  le  quali  i  consumatori  sono  stati  garantiti in ordine alla
qualita' dei prodotti agricoli consumati;
    c)  e'  riferimento  per  i  consumatori  lombardi  in  ordine  a
richieste  di  informazioni  riguardanti  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari prodotti in Lombardia;
    d)  si  avvale  delle  indagini  svolte  dagli osservatori di cui
all'art. 14.