Art. 11. Trasformazione e commercializzazione 1. E' assicurato il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitivita' e il valore aggiunto. Le misure di sostegno sono, in particolare, finalizzate: a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato; b) al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere; c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualita', salubrita', capacita' di attrazione commerciale e orientamento al mercato dei prodotti; d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a carattere innovativo; e) al miglioramento e al controllo della qualita' dei prodotti; f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie e igieniche; g) alla protezione dell'ambiente. 2. Per l'attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a: a) investimenti nelle aziende agricole; b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione; c) promozione e pubblicita' dei prodotti agricoli; d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficolta'; e) ingegneria finanziaria; f) formazione e incremento dell'occupazione. 3. La Regione puo' concorrere agli oneri sostenuti da enti locali e associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorita' per le azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria.