Art. 11.
Trasformazione e commercializzazione
1. E' assicurato il sostegno agli interventi di miglioramento e
razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo
scopo di incrementarne la competitivita' e il valore aggiunto. Le
misure di sostegno sono, in particolare, finalizzate:
a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato;
b) al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di
trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare
favorendo l'integrazione delle filiere;
c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della
qualita', salubrita', capacita' di attrazione commerciale e
orientamento al mercato dei prodotti;
d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a
carattere innovativo;
e) al miglioramento e al controllo della qualita' dei prodotti;
f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie e igieniche;
g) alla protezione dell'ambiente.
2. Per l'attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, la
Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene
attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi
relativi a:
a) investimenti nelle aziende agricole;
b) investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione;
c) promozione e pubblicita' dei prodotti agricoli;
d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficolta';
e) ingegneria finanziaria;
f) formazione e incremento dell'occupazione.
3. La Regione puo' concorrere agli oneri sostenuti da enti locali
e associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento,
la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di
commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e
zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorita' per le
azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa
comunitaria.