Art. 12. Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo 1. Per favorire la conoscenza delle produzioni tipiche e di qualita' e l'informazione dei consumatori sono sostenute iniziative riguardanti: a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle produzioni; b) la diffusione della cultura della qualita' e della sua certificazione; c) la valorizzazione, promozione e diffusione in Italia e all'estero delle produzioni; d) l'orientamento dei consumi alimentari. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere concessi contributi: a) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e ad altri enti pubblici, alle associazioni di produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la caratterizzazione dei prodotti, l'adozione di disciplinari di produzione e di marchi di origine e di qualita'; b) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi operanti nel settore agricolo e agro-silvo-pastorale per la promozione dei prodotti. 3. E' escluso il sostegno a iniziative di pubblicita' di specifici marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di eleggibilita' stabilito dalle norme dell'Unione europea. 4. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, con particolare riferimento a quelle tipiche, caratterizzate da denominazione di origine controllata e garantita, e' incentivata la realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e culturale. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 sono, in particolare, concessi incentivi per la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica enogastronomica, nell'ambito dei quali possono essere previsti: a) interventi di adeguamento o di miglioramento delle strutture aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione; b) interventi di creazione o adeguamento di centri di informazione e divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati ad una informazione specifica sull'area interessata; c) creazione di specifica segnaletica riferita al percorso riconosciuto. 6. Sono conferite alle province le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione dei percorsi enogastronomici.