Art. 12.

Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo



   1.  Per  favorire  la  conoscenza  delle  produzioni  tipiche e di
qualita'  e  l'informazione dei consumatori sono sostenute iniziative
riguardanti:
    a)  il  miglioramento  qualitativo  e  la caratterizzazione delle
produzioni;
    b)  la  diffusione  della  cultura  della  qualita'  e  della sua
certificazione;
    c)  la  valorizzazione,  promozione  e  diffusione  in  Italia  e
all'estero delle produzioni;
    d) l'orientamento dei consumi alimentari.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 possono essere concessi
contributi:
    a) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA) e ad altri enti pubblici, alle associazioni di produttori, ai
consorzi   di   tutela  e  ad  altri  organismi  associativi  per  la
caratterizzazione   dei   prodotti,  l'adozione  di  disciplinari  di
produzione e di marchi di origine e di qualita';
    b)  alle  CCIAA  e  ad  altri  enti  pubblici,  alle associazioni
produttori,  ai  consorzi  di tutela e ad altri organismi associativi
operanti   nel   settore   agricolo  e  agro-silvo-pastorale  per  la
promozione dei prodotti.
   3. E' escluso il sostegno a iniziative di pubblicita' di specifici
marchi  aziendali  e  collettivi  che  non  rientrano  nel  quadro di
eleggibilita' stabilito dalle norme dell'Unione europea.
   4.  Allo  scopo  di valorizzare e promuovere le produzioni locali,
con  particolare  riferimento  a  quelle  tipiche,  caratterizzate da
denominazione  di  origine controllata e garantita, e' incentivata la
realizzazione  di  percorsi  turistici  a  valenza  enogastronomica e
culturale.
   5.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 4 sono, in particolare,
concessi  incentivi per la qualificazione e l'incremento dell'offerta
turistica  enogastronomica,  nell'ambito  dei  quali  possono  essere
previsti:
    a)  interventi  di adeguamento o di miglioramento delle strutture
aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione;
    b)   interventi   di   creazione   o  adeguamento  di  centri  di
informazione  e  divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati
ad una informazione specifica sull'area interessata;
    c)  creazione  di  specifica  segnaletica  riferita  al  percorso
riconosciuto.
   6.   Sono  conferite  alle  province  le  funzioni  amministrative
riguardanti la realizzazione dei percorsi enogastronomici.