Art. 12.
Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo
1. Per favorire la conoscenza delle produzioni tipiche e di
qualita' e l'informazione dei consumatori sono sostenute iniziative
riguardanti:
a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle
produzioni;
b) la diffusione della cultura della qualita' e della sua
certificazione;
c) la valorizzazione, promozione e diffusione in Italia e
all'estero delle produzioni;
d) l'orientamento dei consumi alimentari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere concessi
contributi:
a) alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA) e ad altri enti pubblici, alle associazioni di produttori, ai
consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la
caratterizzazione dei prodotti, l'adozione di disciplinari di
produzione e di marchi di origine e di qualita';
b) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni
produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi
operanti nel settore agricolo e agro-silvo-pastorale per la
promozione dei prodotti.
3. E' escluso il sostegno a iniziative di pubblicita' di specifici
marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di
eleggibilita' stabilito dalle norme dell'Unione europea.
4. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali,
con particolare riferimento a quelle tipiche, caratterizzate da
denominazione di origine controllata e garantita, e' incentivata la
realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e
culturale.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 sono, in particolare,
concessi incentivi per la qualificazione e l'incremento dell'offerta
turistica enogastronomica, nell'ambito dei quali possono essere
previsti:
a) interventi di adeguamento o di miglioramento delle strutture
aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione;
b) interventi di creazione o adeguamento di centri di
informazione e divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati
ad una informazione specifica sull'area interessata;
c) creazione di specifica segnaletica riferita al percorso
riconosciuto.
6. Sono conferite alle province le funzioni amministrative
riguardanti la realizzazione dei percorsi enogastronomici.