Art. 10.
                             Istruttoria
    1.  Qualora  la  richiesta  di garanzia fidejussoria sia presente
contestualmente alla domanda di contributo, per l'struttoria e per la
concessione  della  garanzia  si  applicano  le procedure di cui agli
articoli 15 e 16.
    2.  Nel  caso la richiesta di cui al comma 1, sia successiva alla
domanda  di  contributo, l'Istituto di credito provvede alla relativa
istruttoria  e  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni  dalla data di
recevimento della propria copia dell'istanza.
    3.  La  Regione,  qualora  giudichi  insufficiente  o  incompleta
l'istruttoria   dell'Istituto   di   credito,   puo'   richiedere  un
supplemento  di  istruttoria  o  disporre per proprio conto ulteriori
accertamenti,  invitando  poi  l'Istituto  stesso  a rivedere, se del
caso, le proprie decisioni.