Art. 10. Istruttoria 1. Qualora la richiesta di garanzia fidejussoria sia presente contestualmente alla domanda di contributo, per l'struttoria e per la concessione della garanzia si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 16. 2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1, sia successiva alla domanda di contributo, l'Istituto di credito provvede alla relativa istruttoria e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di recevimento della propria copia dell'istanza. 3. La Regione, qualora giudichi insufficiente o incompleta l'istruttoria dell'Istituto di credito, puo' richiedere un supplemento di istruttoria o disporre per proprio conto ulteriori accertamenti, invitando poi l'Istituto stesso a rivedere, se del caso, le proprie decisioni.