Art. 11.
          Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria
    1.  La  Regione  comunica  all'Istituto  finanziatore  l'avvenuta
ammissione alla garanzia.
    2.  Gli istituti di credito convenzionati comunicano alla Regione
per ogni singolo contratto di mutuo:
      a)  la  data  di  stipulazione  e  l'importo  totale del mutuo,
nonche'  l'importo  e  la scadenza delle rate relative alla parte del
mutuo gatantita;
      b)  le  rinunce  ai  mutui  gia'  ammessi  alla  garanzia  e le
estinzioni aniticipate.
    3. Nel contratto stipulato con l'Istituto di credito finanziatore
il  beneficiario  della  garanzia  regionale dovra' dichiarare di non
possedere altre garanzie oltre a quelle offerte.
    4.  Qualora  dopo  la  concessione della garanzia venga accertata
l'esistenza   di   altri  beni  oltre  quelli  offerti  in  garanzia,
l'Istituto   di   credito   puo'  dar  corso  alle  pratiche  per  la
corrispondente riduzione della graranzia regionale.