Art. 11. Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria 1. La Regione comunica all'Istituto finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia. 2. Gli istituti di credito convenzionati comunicano alla Regione per ogni singolo contratto di mutuo: a) la data di stipulazione e l'importo totale del mutuo, nonche' l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del mutuo gatantita; b) le rinunce ai mutui gia' ammessi alla garanzia e le estinzioni aniticipate. 3. Nel contratto stipulato con l'Istituto di credito finanziatore il beneficiario della garanzia regionale dovra' dichiarare di non possedere altre garanzie oltre a quelle offerte. 4. Qualora dopo la concessione della garanzia venga accertata l'esistenza di altri beni oltre quelli offerti in garanzia, l'Istituto di credito puo' dar corso alle pratiche per la corrispondente riduzione della graranzia regionale.