Art. 12.
                      Recupero delle passivita'
    1.  Qualora  il beneficiario non provveda al pagamento delle rate
di  mutuo  gli istituti di credito, trascorsi non piu' di cinque mesi
dalla   seconda   rata   consecutiva   non   pagata,  salvo  proroghe
espressamente   autorizzate   dalla   Regione,  procedono  all'azione
giudiziaria volta al recupero del credito.
    2.  Gli istituti di credito prima di procedere all'esperimento di
eventuali procedure concorsuali devono richiedere il nulla osta della
Regione che decide in merito.
    3.  Alla  chiusura  delle  procedure  concorsuali gli istituti di
credito  chiedono  alla  Regione,  che  provvede,  il  rimborso delle
perdite definitivamente accertate.
    Qualora  dopo  la  liquidazione  delle  passivita'  la situazione
patrimoniale   del   debitore   risulti   tale  da  permettere  nuove
possibilita'  di  recupero,  gli istituti di credito sono obbligati a
darne comunicazione alla Regione ed a procedere alle ulteriori azioni
esecutive.