Art. 12. Recupero delle passivita' 1. Qualora il beneficiario non provveda al pagamento delle rate di mutuo gli istituti di credito, trascorsi non piu' di cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe espressamente autorizzate dalla Regione, procedono all'azione giudiziaria volta al recupero del credito. 2. Gli istituti di credito prima di procedere all'esperimento di eventuali procedure concorsuali devono richiedere il nulla osta della Regione che decide in merito. 3. Alla chiusura delle procedure concorsuali gli istituti di credito chiedono alla Regione, che provvede, il rimborso delle perdite definitivamente accertate. Qualora dopo la liquidazione delle passivita' la situazione patrimoniale del debitore risulti tale da permettere nuove possibilita' di recupero, gli istituti di credito sono obbligati a darne comunicazione alla Regione ed a procedere alle ulteriori azioni esecutive.