Art. 13.
          Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria
    La  garanzia e' inefficace e la Regione non e' tenuta al rimborso
delle  passivita'  sofferte  dall'Istituto di credito mutuante quando
l'Istituto stesso:
      a)  non  abbia  provveduto  a  comunicare  tempestivamente alla
Regione,  seppure  ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni
da  parte  del  mutuatario  delle  condizioni  cui  e' subordinata la
garanzia regionale;
      b)  non  abbia osservato le cautele ed esperito tutte le azioni
necessarie  per  il  recupero  di  quanto dovuto secondo le modalita'
stabilite nella convenzione;
      c)  non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti
nella  convenzione,  le  inadempienze  contrattuali  di  cui sia reso
responsabile il mutuatario.
    2. La Regione, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al
comma  1,  dichiara l'inefficacia della fidejussione concessa, previa
contestazione  all'Istituto  di  credito  interessato  ed esame delle
eventuali  controdeduzioni  che lo stesso puo' presentare nel termine
di quarantacinque giorni.
    3.  La  garanzia  e'  revocata  dalla Regione quando ricorrono le
condizioni per la revoca dei contributi di cui al titolo IV.
    4.  In  tale  caso gli istituti di credito, pena la decadenza dal
beneficio  della garanzia, devono iniziare entro i successivi novanta
giorni   l'azione   per  il  recupero  del  credito  assistito  dalla
fidejussione  revocata,  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 12,
dandone  inoltre  formale  comunicazione,  nel medesimo termine, alla
Regione.