Art. 13. Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria La garanzia e' inefficace e la Regione non e' tenuta al rimborso delle passivita' sofferte dall'Istituto di credito mutuante quando l'Istituto stesso: a) non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione, seppure ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni da parte del mutuatario delle condizioni cui e' subordinata la garanzia regionale; b) non abbia osservato le cautele ed esperito tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto secondo le modalita' stabilite nella convenzione; c) non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti nella convenzione, le inadempienze contrattuali di cui sia reso responsabile il mutuatario. 2. La Regione, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1, dichiara l'inefficacia della fidejussione concessa, previa contestazione all'Istituto di credito interessato ed esame delle eventuali controdeduzioni che lo stesso puo' presentare nel termine di quarantacinque giorni. 3. La garanzia e' revocata dalla Regione quando ricorrono le condizioni per la revoca dei contributi di cui al titolo IV. 4. In tale caso gli istituti di credito, pena la decadenza dal beneficio della garanzia, devono iniziare entro i successivi novanta giorni l'azione per il recupero del credito assistito dalla fidejussione revocata, secondo le modalita' di cui all'art. 12, dandone inoltre formale comunicazione, nel medesimo termine, alla Regione.