Art. 7.
           Finalita', soggetti destinatari e opere ammesse
    1.  La  Regione puo' assistere con propria garanzia fidejussoria,
di  natura  sussidiaria,  da concedersi nei limiti e con le modalita'
stabilite  nel  presente capo, gli operatori ammessi ai finanziamenti
indicati all'art. 5, lettere a), b) e c), a richiesta degli stessi.