Art. 7. Finalita', soggetti destinatari e opere ammesse 1. La Regione puo' assistere con propria garanzia fidejussoria, di natura sussidiaria, da concedersi nei limiti e con le modalita' stabilite nel presente capo, gli operatori ammessi ai finanziamenti indicati all'art. 5, lettere a), b) e c), a richiesta degli stessi.