Art. 8.
                 Limiti della garanzia fidejussoria
    1.   Le   fidejussioni   prestate   dalla   Regione  non  possono
complessivamente superare l'ammontare di L. 12.000.000.000.
    2.  Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo
per  la  parte di finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste
dall'Istituto  finanziatore,  essi  non  possono coprire con garanzie
proprie  e comunque per non oltre il 70 per cento della somma mutuata
ed entro il limite massimo di L. 400.000.000.
    3.  Nel caso di garanzia prestata per i finanziamenti di cui alla
lettera  c)  dell'art. 5, la fidejussione opera sulla base del valore
dichiarato  nel  contratto  di  vendita  o  del  valore di perizia se
quest'ultimo rusulta inferiore a quello contrattuale.
    4. La garanzia si estende per la parte di finanziamento garantita
fino  alla  totalita'  delle  passivita'  che gli istituti di credito
convenzionati  dimostrano  di  aver  subito per capitale, interesse e
spese,  dopo  aver  espletato  tutte  le  procedure  previste  per il
recupero coatto nei confronti del soggetto finanziarito.
    5.  La  garanzia regionale si estingue con il rientro delle prime
quote di capitale fino alla concorrenza con la somma garantita
    6.  La  determinazione  delle perdite viene riferita al giorno in
cui  il  relativo  provvedimento, per il quale deve essere seguita la
procedura di urgenza, viene approvato dalla Regione.