Art. 8. Limiti della garanzia fidejussoria 1. Le fidejussioni prestate dalla Regione non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 12.000.000.000. 2. Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo per la parte di finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste dall'Istituto finanziatore, essi non possono coprire con garanzie proprie e comunque per non oltre il 70 per cento della somma mutuata ed entro il limite massimo di L. 400.000.000. 3. Nel caso di garanzia prestata per i finanziamenti di cui alla lettera c) dell'art. 5, la fidejussione opera sulla base del valore dichiarato nel contratto di vendita o del valore di perizia se quest'ultimo rusulta inferiore a quello contrattuale. 4. La garanzia si estende per la parte di finanziamento garantita fino alla totalita' delle passivita' che gli istituti di credito convenzionati dimostrano di aver subito per capitale, interesse e spese, dopo aver espletato tutte le procedure previste per il recupero coatto nei confronti del soggetto finanziarito. 5. La garanzia regionale si estingue con il rientro delle prime quote di capitale fino alla concorrenza con la somma garantita 6. La determinazione delle perdite viene riferita al giorno in cui il relativo provvedimento, per il quale deve essere seguita la procedura di urgenza, viene approvato dalla Regione.