Art. 12 Attivita' delle ALER (Art. 5, legge regionale n. 13/1996) 1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attivita' imprenditoriali, purche' prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER: a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici; b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza; c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale; d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti; e) possono svolgere attivita' di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione; f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica; g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico; h) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento delle attivita' aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica e' svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; i) pubblicano sul proprio sito internet ad accessibilita' libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonche' quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica; j) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a societa' o ad altri enti che abbiano come oggetto attivita' inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attivita', le modalita' di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalita' istituzionali dell'ente.