Art. 12 
 
                        Attivita' delle ALER 
                (Art. 5, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. Le ALER hanno  il  compito  di  soddisfare  il  fabbisogno  di
edilizia  residenziale  pubblica,  nel  quadro  della  programmazione
regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di
attivita' imprenditoriali, purche' prevalentemente finalizzate a tale
funzione sociale. In particolare le ALER: 
      a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di
nuova costruzione,  anche  mediante  l'acquisizione  di  immobili  da
destinare  all'edilizia  residenziale  pubblica,  utilizzando   anche
risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici; 
      b) gestiscono il patrimonio di edilizia  residenziale  pubblica
proprio e, se delegate, degli altri soggetti  pubblici  eventualmente
interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte  dell'utenza;
al  fine  di  favorire  la  mobilita'  degli  alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni  interessati,
predispongono piani e programmi di  edilizia  agevolata-convenzionata
da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza; 
      c)  acquisiscono  nuovo  patrimonio  o  dismettono  parte   del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di
settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale; 
      d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad
urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per
conto degli enti pubblici competenti; 
      e) possono  svolgere  attivita'  di  consulenza  ed  assistenza
tecnica a favore di  operatori  pubblici  ed  eventualmente  anche  a
favore di privati nei modi  e  nei  limiti  stabiliti  dallo  statuto
dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione; 
      f) possono formulare  proposte  agli  enti  competenti  per  la
localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica; 
      g) realizzano piani  per  l'adeguamento  alle  disposizioni  in
materia di abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e  per  il
risparmio energetico; 
      h) verificano la corretta ed economica gestione delle  risorse,
nonche'  l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento   delle   attivita'
aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La  verifica
e' svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei  rendimenti
e dei risultati; 
      i) pubblicano  sul  proprio  sito  internet  ad  accessibilita'
libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati  relativi  ai
lavori, agli importi ed ai soggetti  coinvolti  negli  interventi  di
edilizia residenziale di recupero e  di  nuova  costruzione,  nonche'
quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia
residenziale pubblica; 
      j) svolgono ogni altro compito attribuito loro  dalle  leggi  e
dai regolamenti. 
    2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, le  ALER
possono partecipare, previa autorizzazione  della  Giunta  regionale,
con altri  soggetti  pubblici  e  privati,  consorzi  di  imprese  ed
associazioni, a societa' o ad altri enti  che  abbiano  come  oggetto
attivita'  inerenti  all'edilizia,  nel   rispetto   dell'ordinamento
vigente.  L'autorizzazione  regionale  determina   i   limiti   delle
attivita',  le  modalita'  di  rendicontazione  della  stessa  e  gli
indirizzi di  reimpiego  nell'ambito  delle  finalita'  istituzionali
dell'ente.