Art. 13 Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione (Art. 5-bis, legge regionale n. 13/1996; art. 5, comma 6, legge regionale n. 36/2008) 1. E attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla legge n. 457/1978, programmati anteriormente al PRERP 2002-2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto gia' trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti gia' conclusi. 2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalita' stabilite al comma 1, le ALER sono autorizzate a destinare le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti, per le tipologie di oneri di seguito indicate: a) maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in giudicato o di accordo bonario; b) opere impreviste ed essenziali per rendere possibile la destinazione dell'opera finanziata, dichiarate tali da perizia giurata. 3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse giacenti nel fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti, istituito in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero delle infrastrutture il 9 aprile 2001, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998. Le risorse di cui trattasi sono gia' destinate ai beneficiari finali individuati nei procedimenti di cui al comma 1. 4. La Giunta regionale determina le modalita' operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo e approva il rendiconto complessivo riscontrando le eventuali economie e i relativi impieghi in coerenza con il comma 2. Le economie non utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione. 5. Le economie gia' accertate dalla Regione alla data del 1° gennaio 2009, relative ai procedimenti di cui al presente articolo, possono essere destinate, al netto delle risorse programmate, agli oneri di cui al comma 2, in caso di eccedenza di questi ultimi rispetto alle economie riscontrate.