Art. 13 
 
 Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione 
(Art. 5-bis, legge regionale n.  13/1996;  art.  5,  comma  6,  legge
                        regionale n. 36/2008) 
 
    1. E attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali  di
riferimento, la competenza per la  conclusione  dei  procedimenti  di
determinazione  del  finanziamento  definitivo  degli  interventi  di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di  cui  alla  legge  n.
457/1978, programmati anteriormente al PRERP 2002-2004. A tal fine la
Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella
misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto
gia'  trasferito  alle  ALER,  tenuto  conto  del  saldo  finanziario
relativo ai procedimenti gia' conclusi. 
    2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le  modalita'
stabilite al comma  1,  le  ALER  sono  autorizzate  a  destinare  le
economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti,
per le tipologie di oneri di seguito indicate: 
      a) maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in
giudicato o di accordo bonario; 
      b) opere impreviste ed  essenziali  per  rendere  possibile  la
destinazione  dell'opera  finanziata,  dichiarate  tali  da   perizia
giurata. 
    3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con  le  risorse
giacenti nel fondo globale  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti,
istituito in attuazione dell'accordo di  programma  sottoscritto  tra
Regione Lombardia e Ministero delle infrastrutture il 9 aprile  2001,
di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998. Le risorse di
cui trattasi sono gia' destinate ai  beneficiari  finali  individuati
nei procedimenti di cui al comma 1. 
    4. La  Giunta  regionale  determina  le  modalita'  operative  di
attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  e  approva  il
rendiconto  complessivo  riscontrando  le  eventuali  economie  e   i
relativi impieghi in  coerenza  con  il  comma  2.  Le  economie  non
utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione. 
    5. Le economie gia' accertate dalla  Regione  alla  data  del  1°
gennaio 2009, relative ai procedimenti di cui al  presente  articolo,
possono essere destinate, al netto delle  risorse  programmate,  agli
oneri di cui al comma 2,  in  caso  di  eccedenza  di  questi  ultimi
rispetto alle economie riscontrate.