Art. 14 Statuto delle ALER (Art. 6, legge regionale n. 13/1996) 1. Il consiglio di amministrazione delle ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione. 2. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato. 3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.