Art. 14 
 
                         Statuto delle ALER 
                (Art. 6, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. Il consiglio di amministrazione delle ALER adotta la  proposta
di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del  consiglio
stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e
la invia alla Giunta regionale per l'approvazione. 
    2. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi
novanta giorni, lo statuto si intende approvato. 
    3. Sono approvate con le medesime procedure di  cui  al  presente
articolo le modificazioni allo statuto.