Art. 16 
 
               Consiglio di amministrazione delle ALER 
                (Art. 8, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da   cinque
componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla
Giunta regionale ai sensi dello Statuto  regionale,  di  cui  uno  in
rappresentanza delle minoranze. 
    2. I componenti dei consigli di amministrazione delle  ALER  sono
scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali  o  di
comprovata esperienza,  che  abbiano  svolto  mansioni  di  direzione
amministrativa o gestionale di durata  pluriennale,  in  strutture  o
societa' pubbliche o private. 
    3. Il Presidente della  Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni
dall'acquisizione  delle  nomine,  provvede  con  proprio  decreto  a
costituire   il   consiglio    di    amministrazione,    disponendone
contestualmente la convocazione per la seduta di insediamento. 
    4. Il consiglio di amministrazione  delle  ALER  dura  in  carica
cinque anni a decorrere dalla data del decreto del  Presidente  della
Giunta regionale che l'ha nominato. 
    5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla
carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati  restano
in  carica  fino   alla   scadenza   ordinaria   del   consiglio   di
amministrazione, fermo restando quanto previsto  dall'art.  13  della
legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina  delle  nomine  e
assegnazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione). 
    6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino
dalla carica, per dimissioni volontarie o per  altri  motivi,  almeno
tre consiglieri. Il presidente del consiglio di  amministrazione,  il
vice presidente o il consigliere piu' anziano per nomina o, a parita'
di nomina, per eta',  comunica  immediatamente  al  Presidente  della
Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della  Giunta
regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del  consiglio  e
nomina un commissario, fermo restando quanto previsto  dall'art.  10,
comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2008. 
    7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le
cause di incompatibilita' e ineleggibilita' previste dalla  normativa
statale e regionale in materia, nonche' quelle previste dagli statuti
delle province e dei comuni, per i consiglieri da questi nominati,  e
quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto  di  interessi
con le finalita' e i compiti delle ALER. Non possono essere  nominati
membri del consiglio di amministrazione i consiglieri regionali.  Non
costituisce  causa  di  incompatibilita'  la  nomina  di  membri  del
consiglio   di   amministrazione   delle   ALER   in   consigli    di
amministrazione  di  enti,  consorzi   o   societa'   partecipate   o
controllate.