Art. 16 Consiglio di amministrazione delle ALER (Art. 8, legge regionale n. 13/1996) 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. 2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ALER sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o societa' pubbliche o private. 3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione delle nomine, provvede con proprio decreto a costituire il consiglio di amministrazione, disponendone contestualmente la convocazione per la seduta di insediamento. 4. Il consiglio di amministrazione delle ALER dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale che l'ha nominato. 5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e assegnazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione). 6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere piu' anziano per nomina o, a parita' di nomina, per eta', comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2008. 7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilita' e ineleggibilita' previste dalla normativa statale e regionale in materia, nonche' quelle previste dagli statuti delle province e dei comuni, per i consiglieri da questi nominati, e quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalita' e i compiti delle ALER. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i consiglieri regionali. Non costituisce causa di incompatibilita' la nomina di membri del consiglio di amministrazione delle ALER in consigli di amministrazione di enti, consorzi o societa' partecipate o controllate.