Art. 17 
 
      Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione 
                (Art. 9, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  opera  nell'ambito  degli
indirizzi stabiliti dal  Consiglio  regionale,  in  raccordo  con  la
programmazione della provincia e dei comuni. 
    2. Spetta al consiglio di amministrazione: 
      a)  deliberare  la  proposta  di   statuto   e   le   eventuali
modificazioni; 
      b) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali
verificandone l'attuazione, anche mediante rendiconti  semestrali  da
inviare alla Giunta regionale; 
      c) approvare i bilanci; 
      d) nominare il direttore generale; 
      e) definire i piani  annuali  e  pluriennali  di  attivita'  ed
approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione; 
      f) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilita'; 
      g) deliberare il regolamento e la dotazione del personale; 
      h) deliberare, previa autorizzazione della Giunta regionale, la
partecipazione dell'ALER a societa', enti e consorzi; 
      i) deliberare le disposizioni applicative della legge 7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi)  e  delle  leggi
regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione; 
      j)  deliberare   quant'altro   previsto   dallo   statuto   per
l'attivita' dell'ente. 
    3. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria la
presenza di almeno tre componenti. 
    4. Il consiglio delibera a maggioranza dei  voti  dei  componenti
presenti; in caso di parita' la maggioranza e' determinata  dal  voto
del presidente. 
    5. Le delibere relative al comma 2, lettere a), c), e),  g),  h),
i) devono essere assunte con il  voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta dei componenti.