Art. 17 Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione (Art. 9, legge regionale n. 13/1996) 1. Il consiglio di amministrazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in raccordo con la programmazione della provincia e dei comuni. 2. Spetta al consiglio di amministrazione: a) deliberare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni; b) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante rendiconti semestrali da inviare alla Giunta regionale; c) approvare i bilanci; d) nominare il direttore generale; e) definire i piani annuali e pluriennali di attivita' ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione; f) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilita'; g) deliberare il regolamento e la dotazione del personale; h) deliberare, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione dell'ALER a societa', enti e consorzi; i) deliberare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione; j) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attivita' dell'ente. 3. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. 4. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parita' la maggioranza e' determinata dal voto del presidente. 5. Le delibere relative al comma 2, lettere a), c), e), g), h), i) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.