Art. 18 Presidente (Art. 10, legge regionale n. 13/1996) 1. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ALER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e, in caso di necessita' ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilita', i provvedimenti di competenza del consiglio che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza successiva. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in caso di assenza del vice presidente, dal consigliere piu' anziano per nomina e, a parita' di anzianita' di nomina, per eta'.