Art. 18 
 
                             Presidente 
                (Art. 10, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ALER, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli
indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende  al  buon  funzionamento
dell'ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente
esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione  e,
in  caso  di  necessita'  ed  urgenza,  adotta,  sotto   la   propria
responsabilita', i provvedimenti  di  competenza  del  consiglio  che
devono essere sottoposti alla ratifica  del  consiglio  stesso  nella
prima adunanza successiva. 
    2. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente,  le  sue
funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in  caso  di  assenza
del vice presidente, dal consigliere piu' anziano  per  nomina  e,  a
parita' di anzianita' di nomina, per eta'.