Art. 20 
 
                        Collegio dei sindaci 
                (Art. 12, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri nominati dal
Consiglio regionale. I membri del collegio sono nominati tra  esperti
in materia di amministrazione e contabilita'  iscritti  all'albo  dei
revisori dei conti. Il presidente e' nominato dal Consiglio regionale
con il medesimo provvedimento. 
    2. Il collegio dei sindaci svolge  le  funzioni  di  controllo  a
norma degli  articoli  2397  e  seguenti  del  codice  civile  e  del
regolamento  di  amministrazione  e  contabilita'   dell'ALER.   Esso
verifica l'economicita' e l'efficienza della gestione e ne  riferisce
al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede  di
esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui
all'art. 17, comma 2, lettera e). Il collegio  dei  sindaci  dura  in
carica cinque anni. Il collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi
irregolarita' nella gestione dell'ALER, di  riferirne  immediatamente
al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente  del  Consiglio
regionale. 
    3. I sindaci che senza giustificato motivo non  partecipano  alle
sedute del collegio  per  tre  riunioni  consecutive  decadono  dalla
carica. Il collegio, su proposta del presidente,  prende  atto  della
decadenza e la segnala  al  Consiglio  regionale  che  provvede  alla
sostituzione. 
    4. Non possono essere nominati membri del  collegio  sindacale  i
sindaci o amministratori o consulenti di imprenditori o  di  societa'
fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse.