Art. 20 Collegio dei sindaci (Art. 12, legge regionale n. 13/1996) 1. Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale. I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilita' iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il presidente e' nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento. 2. Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'ALER. Esso verifica l'economicita' e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'art. 17, comma 2, lettera e). Il collegio dei sindaci dura in carica cinque anni. Il collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'ALER, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale. 3. I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute del collegio per tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il collegio, su proposta del presidente, prende atto della decadenza e la segnala al Consiglio regionale che provvede alla sostituzione. 4. Non possono essere nominati membri del collegio sindacale i sindaci o amministratori o consulenti di imprenditori o di societa' fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse.