Art. 21 
 
                        Indennita' di carica 
                (Art. 14, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. L'indennita' di carica del presidente, del vice  presidente  e
dei  consiglieri  di  amministrazione  e'  determinata  dalla  Giunta
regionale  tenendo  conto  della  complessita'  organizzativa,  della
dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER. 
    2. Al vice presidente compete  un'indennita'  di  carica  il  cui
ammontare  e'   determinato   nella   misura   del   50   per   cento
dell'indennita' del presidente. 
    3.  Agli  altri  componenti  del  consiglio  di   amministrazione
dell'ALER compete una indennita' di ammontare non inferiore al 10 per
cento e non superiore al 20 per cento dell'indennita' dei consiglieri
regionali. 
    4. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci
spetta rispettivamente  un  compenso  annuo  pari  a  quello  massimo
previsto ai sensi dell'art. 241 del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali).