Art. 21 Indennita' di carica (Art. 14, legge regionale n. 13/1996) 1. L'indennita' di carica del presidente, del vice presidente e dei consiglieri di amministrazione e' determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessita' organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER. 2. Al vice presidente compete un'indennita' di carica il cui ammontare e' determinato nella misura del 50 per cento dell'indennita' del presidente. 3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ALER compete una indennita' di ammontare non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dell'indennita' dei consiglieri regionali. 4. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci spetta rispettivamente un compenso annuo pari a quello massimo previsto ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).