Art. 22 Fonti di finanziamento (Art. 15, legge regionale n. 13/1996) 1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica; b) i canoni di locazione degli immobili di proprieta' secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica; c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalita' inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce piu' deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa; d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica; e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare; f) le ulteriori entrate derivanti dalle attivita' di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), d), e), ed altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione; g) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.