Art. 22 
 
                       Fonti di finanziamento 
                (Art. 15, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1.  Le  ALER  provvedono  al  raggiungimento  dei  propri   scopi
mediante: 
      a) i finanziamenti dello Stato,  della  Regione  e  degli  enti
locali destinati all'edilizia residenziale pubblica; 
      b) i canoni di locazione degli immobili di proprieta' secondo i
criteri  e  le  modalita'  stabilite  dalla  normativa  vigente   per
l'edilizia residenziale pubblica; 
      c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione  e
dai comuni per il perseguimento delle finalita' inerenti al ruolo  di
calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce piu' deboli e per
le situazioni di particolare tensione abitativa; 
      d) i  proventi  per  spese  tecniche  e  generali  relative  ai
programmi di edilizia residenziale pubblica; 
      e)  i  proventi  derivanti  dall'alienazione   del   patrimonio
immobiliare; 
      f) le  ulteriori  entrate  derivanti  dalle  attivita'  di  cui
all'art. 12, comma 1, lettere a), d), e), ed altre risorse  destinate
all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed  alla
manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti  da  finanziamenti
appositamente stanziati dalla Regione; 
      g) le eventuali altre entrate derivanti da  lasciti,  legati  e
donazioni.