Art. 23 Bilancio e programmi di attivita' delle ALER (Art. 16, legge regionale n. 13/1996) 1. Il regolamento di amministrazione e contabilita' disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 2. In allegato al bilancio consuntivo, le ALER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare: a) la quota dei costi generali non ripartibili; b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attivita' espletate e dei servizi prestati; c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicita' dell'azienda in generale, nonche' delle sue diverse attivita' gestionali. 3. La Giunta regionale adotta uno schema-tipo di bilancio di esercizio e di previsione ai fini di uniformita' gestionale delle ALER. 4. La Giunta regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturati e modalita' per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilita' analitica, per le finalita' di cui all'art. 12, comma 1, lettera h).