Art. 23 
 
            Bilancio e programmi di attivita' delle ALER 
                (Art. 16, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. Il regolamento di amministrazione e contabilita' disciplina il
bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli articoli  2423  e
seguenti del codice civile. 
    2. In allegato al bilancio consuntivo,  le  ALER  devono  fornire
dettagliati elementi informativi sui costi delle attivita'  espletate
e dei servizi prestati e sui corrispettivi  introitati,  specificando
in particolare: 
      a) la quota dei costi generali non ripartibili; 
      b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna  tipologia
delle attivita' espletate e dei servizi prestati; 
      c)  ogni  ulteriore  indicazione  rilevante   ai   fini   della
rilevazione dell'efficienza ed economicita' dell'azienda in generale,
nonche' delle sue diverse attivita' gestionali. 
    3. La Giunta regionale adotta  uno  schema-tipo  di  bilancio  di
esercizio e di previsione ai fini  di  uniformita'  gestionale  delle
ALER. 
    4.  La  Giunta  regionale  definisce  strumenti,  schemi,   flussi
informativi strutturati e modalita' per uniformare  le  procedure  di
rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari  delle
aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilita' analitica,
per le finalita' di cui all'art. 12, comma 1, lettera h).