Art. 24 Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER (Art. 17, legge regionale n. 13/1996) 1. In caso di impossibilita' di funzionamento o di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento o di gravi irregolarita' amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attivita' di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, puo' essere sciolto anticipatamente il consiglio di amministrazione. Con lo stesso provvedimento e' nominato un commissario per la gestione provvisoria delle ALER fino alla nomina dei nuovi organi. 2. Sono soggette a controllo della Giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. 3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono inviate alla Giunta regionale che, nell'esercizio della propria attivita' di vigilanza, puo' formulare rilievi alle ALER entro sessanta giorni.