Art. 24 
 
     Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER 
                (Art. 17, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. In caso di impossibilita'  di  funzionamento  o  di  reiterate
violazioni  di  norme  di  legge  e  di  regolamento   o   di   gravi
irregolarita' amministrative e contabili rilevate  dal  collegio  dei
sindaci,   ovvero   nel   caso   di   rilevanti   perdite   derivanti
dall'attivita' di gestione, con decreto del Presidente  della  Giunta
regionale, su conforme delibera della  Giunta,  puo'  essere  sciolto
anticipatamente  il  consiglio  di  amministrazione.  Con  lo  stesso
provvedimento e' nominato un commissario per la gestione  provvisoria
delle ALER fino alla nomina dei nuovi organi. 
    2. Sono  soggette  a  controllo  della  Giunta  regionale,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 14, le  deliberazioni  riguardanti
il bilancio di previsione e di esercizio. 
    3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono  inviate  alla  Giunta
regionale che, nell'esercizio della propria attivita'  di  vigilanza,
puo' formulare rilievi alle ALER entro sessanta giorni.