Art. 26 Diritti dell'utente (Art. 19, legge regionale n. 13/1996) 1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza. 2. La Regione e le ALER promuovono e favoriscono l'informazione, il corretto e trasparente rapporto tra le parti e la partecipazione delle associazioni degli assegnatari alla gestione, fornendo l'opportuna documentazione. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana un apposito schema-tipo per le ALER relativo a: a) il regolamento dei diritti e doveri dell'utenza ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/1990; b) un protocollo di relazioni sindacali che definisca le modalita' del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi. 4. Le ALER provvedono alla formulazione ed approvazione di una «Carta dei Servizi», anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.