Art. 26 
 
                         Diritti dell'utente 
                (Art. 19, legge regionale n. 13/1996) 
 
    1. Le ALER determinano  i  criteri  e  promuovono  gli  strumenti
operativi che garantiscono la rappresentanza degli  interessi  e  dei
diritti dell'utenza. 
    2. La Regione e le ALER promuovono e favoriscono  l'informazione,
il corretto e trasparente rapporto tra le parti e  la  partecipazione
delle  associazioni  degli  assegnatari   alla   gestione,   fornendo
l'opportuna documentazione. 
    3.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana  un
apposito schema-tipo per le ALER relativo a: 
      a) il regolamento dei diritti e doveri dell'utenza ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/1990; 
      b) un  protocollo  di  relazioni  sindacali  che  definisca  le
modalita' del confronto in merito al funzionamento  del  servizio  ed
alla programmazione degli interventi. 
    4. Le ALER provvedono alla formulazione ed  approvazione  di  una
«Carta dei  Servizi»,  anche  allo  scopo  di  favorire  la  gestione
diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.