Art. 27 
 
                          Norme transitorie 
                (Art. 5, legge regionale n. 36/2008) 
 
    1. In sede di prima applicazione  dell'art.  19,  comma  1,  sono
inseriti di diritto, a domanda, nell'elenco regionale  dei  direttori
generali delle ALER, coloro  che  svolgono  l'incarico  di  direttore
generale alla data del 1° gennaio 2009. 
    2.  Le  disposizioni  sulla  determinazione  del  compenso  degli
amministratori di cui all'art. 21, comma 1,  sulla  composizione  del
consiglio di amministrazione di cui all'art. 16, comma 1, nonche' sul
numero di tre  consiglieri  dimissionari  o  comunque  cessati  dalla
carica   ai   fini   della   decadenza   dell'intero   consiglio   di
amministrazione di cui all'art. 16, comma 6, sono applicate dal primo
rinnovo complessivo dei consigli  di  amministrazione.  Fino  a  tale
termine i complessivi compensi dei componenti di  ogni  consiglio  di
amministrazione non possono superare il costo sostenuto  da  ciascuna
ALER nell'anno 2006. 
    3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.
19, comma 2, ultimo periodo, non  si  computano  i  periodi  maturati
prima del 1° gennaio 2009. 
    4.  Fino  all'approvazione  della  deliberazione   della   Giunta
regionale di cui all'art. 19, comma 3, si applicano  le  disposizioni
anteriori al 1° gennaio 2009.