Art. 27 Norme transitorie (Art. 5, legge regionale n. 36/2008) 1. In sede di prima applicazione dell'art. 19, comma 1, sono inseriti di diritto, a domanda, nell'elenco regionale dei direttori generali delle ALER, coloro che svolgono l'incarico di direttore generale alla data del 1° gennaio 2009. 2. Le disposizioni sulla determinazione del compenso degli amministratori di cui all'art. 21, comma 1, sulla composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 16, comma 1, nonche' sul numero di tre consiglieri dimissionari o comunque cessati dalla carica ai fini della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione di cui all'art. 16, comma 6, sono applicate dal primo rinnovo complessivo dei consigli di amministrazione. Fino a tale termine i complessivi compensi dei componenti di ogni consiglio di amministrazione non possono superare il costo sostenuto da ciascuna ALER nell'anno 2006. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, ultimo periodo, non si computano i periodi maturati prima del 1° gennaio 2009. 4. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 19, comma 3, si applicano le disposizioni anteriori al 1° gennaio 2009.