Art. 23 Programma di sviluppo rurale 1. Dopo l'art. 141 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' inserito il seguente: «Art. 141-bis (Programma di sviluppo rurale). - 1. Per favorire e sostenere i processi di sviluppo del settore agro-alimentare e dei territori rurali, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attivare, per il periodo di programmazione 2007-2013, gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni, in conformita' alle misure del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 e al predetto regolamento CE n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, per la competitivita' del sistema agricolo e forestale regionale, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, per la diversificazione economica e la crescita dell'occupazione nelle aree rurali, anche con il metodo Leader. 2. La proposta di PSR e' adottata con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Con delibera della giunta regionale sono, altresi', adottate le proposte di revisione e le relative modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni. 3. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina, con proprio decreto, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR Sicilia 2007-2013. 4. L'autorita' di gestione del PSR 2007-2013 adotta, con proprio decreto, le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006. 5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi all'assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dall'approvazione.».