Art. 23 
 
                    Programma di sviluppo rurale 
 
    1. Dopo l'art. 141 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
e' inserito il seguente: 
    «Art. 141-bis (Programma di sviluppo rurale). - 1. Per favorire e
sostenere i processi di sviluppo del settore  agro-alimentare  e  dei
territori rurali, l'assessorato regionale  dell'agricoltura  e  delle
foreste e' autorizzato ad attivare, per il periodo di  programmazione
2007-2013, gli interventi previsti dal regolamento (CE) n.  1698/2005
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per  lo  sviluppo  rurale   (FEASR),   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in conformita' alle misure del  programma  di  sviluppo
rurale (PSR) Sicilia  2007-2013  e  al  predetto  regolamento  CE  n.
1698/2005,  e   successive   modifiche   e   integrazioni,   per   la
competitivita' del sistema agricolo e  forestale  regionale,  per  la
tutela,  salvaguardia  e   valorizzazione   dell'ambiente,   per   la
diversificazione economica e la crescita dell'occupazione nelle  aree
rurali, anche con il metodo Leader. 
    2. La proposta di PSR  e'  adottata  con  delibera  della  giunta
regionale, su proposta dell'assessore regionale per  l'agricoltura  e
le foreste. Con  delibera  della  giunta  regionale  sono,  altresi',
adottate le proposte di revisione e le  relative  modifiche  del  PSR
approvate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni,
e dell'art.  7  del  regolamento  (CE)  n.  1974/2006,  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    3.  L'assessore  regionale  per  l'agricoltura   e   le   foreste
determina,  con  proprio  decreto,  nel  rispetto   delle   procedure
stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi  per
la concessione delle agevolazioni previste dalle singole  misure  del
PSR Sicilia 2007-2013. 
    4. L'autorita' di gestione del PSR 2007-2013 adotta, con  proprio
decreto,  le  disposizioni  relative  alle  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006. 
    5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3  sono  trasmessi  all'assemblea
regionale siciliana entro quindici giorni dall'approvazione.».