Art. 24 
 
            Diversificazione verso attivita' non agricole 
 
    1. Dopo l'art. 141-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: 
    «Art. 141-ter (Diversificazione verso attivita' non agricole).  -
1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al  fine
di consolidare e accrescere l'occupazione nelle  aree  rurali,  anche
attraverso forme di diversificazione delle  attivita'  delle  aziende
agricole e di sostegno allo sviluppo delle attivita' non agricole  ad
integrazione del reddito dell'impresa  agricola,  e'  autorizzato  ad
attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53
del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, nonche' all'art. 35 del regolamento (CE) n.  1974/2006,
e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura  311
del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 
    2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 e' attuato  conformemente
agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea
C54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di
cui all'art. 88 paragrafo 3  del  trattato,  nei  limiti  di  cui  al
regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale  di  esenzione  per  categoria)  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 
    3. Il sostegno  puo',  inoltre,  essere  concesso  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,  sugli
aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalita'  indicate
nella misura. 
    4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli  aiuti  previsti
dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013  le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di 90  milioni  di
euro.».