Art. 24 Diversificazione verso attivita' non agricole 1. Dopo l'art. 141-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 141-ter (Diversificazione verso attivita' non agricole). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle aree rurali, anche attraverso forme di diversificazione delle attivita' delle aziende agricole e di sostegno allo sviluppo delle attivita' non agricole ad integrazione del reddito dell'impresa agricola, e' autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonche' all'art. 35 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 311 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 e' attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 3. Il sostegno puo', inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalita' indicate nella misura. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 90 milioni di euro.».