Art. 25 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 1. Dopo l'art. 141-ter della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 141-quater(Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste al fine di sviluppare e sostenere le iniziative volte alla creazione e al rafforzamento di microimprese nelle aree rurali, e' autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto ii) e 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 312 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 2. Il sostegno e' concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalita' indicate nella misura. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 33 milioni di euro.».