Art. 25 
 
       Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 
 
    1. Dopo l'art. 141-ter della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: 
    «Art. 141-quater(Sostegno  alla  creazione  e  allo  sviluppo  di
microimprese). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e  delle
foreste al fine di sviluppare e sostenere le  iniziative  volte  alla
creazione e al rafforzamento di microimprese nelle  aree  rurali,  e'
autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli  articoli  52,  lettera
a), punto ii) e 54 del regolamento (CE)  n.  1698/2005  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  conformemente  alla  misura   312   del
programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 
    2. Il sostegno e' concesso  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti  di
importanza minore de minimis, secondo  le  modalita'  indicate  nella
misura. 
    3. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli  aiuti  previsti
dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013  le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di 33  milioni  di
euro.».