Art. 26 
 
      Incentivazione di attivita' turistiche nelle aree rurali 
 
    1. Dopo l'art. 141-quater della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: 
    «Art. 141-quinquies(Incentivazione di attivita' turistiche  nelle
aree rurali). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura  e  delle
foreste, allo scopo di incentivare le attivita' turistiche nelle aree
rurali, e' autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52,
lettera a), punto iii) e 55  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  e
successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla  misura  313
del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 
    2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1
e' attuato: 
      a) nel caso di investimenti, conformemente  agli  "Orientamenti
in materia di  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  2007-2013",
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C54  del  4
marzo 2006, ovvero in  esenzione  dall'obbligo  di  notifica  di  cui
all'art.  88  paragrafo  3  del  trattato,  nei  limiti  di  cui   al
regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale di  esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto  2008.  Il  sostegno
puo', inoltre, essere concesso  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli  articoli
87 e 88 del trattato sugli aiuti  di  importanza  minore  de  minimis
secondo le modalita' indicate nella misura; 
      b) nel caso di  servizi,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti  di
importanza minore de minimis, secondo  le  modalita'  indicate  nella
misura. 
    3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attivita' a  finalita'
pubblica senza scopo di lucro, il sostegno e' concesso  in  forma  di
contributo in conto  capitale  fino  al  100  per  cento.  Qualora  i
beneficiari pubblici svolgano  attivita'  economica  il  sostegno  e'
concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato,  sugli
aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalita'  indicate
nella misura. 
    4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli  aiuti  previsti
dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013  le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di 25  milioni  di
euro.».