Art. 27 
 
      Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale 
 
    1. Dopo l'art. 141-quinquies della legge  regionale  23  dicembre
2000, n. 32, come introdotto dalla presente  legge,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.  141-sexies(Servizi  essenziali   per   l'economia   e   la
popolazione rurale). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura  e
delle  foreste,  allo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  di  servizi
essenziali funzionali al miglioramento della qualita'  della  vita  e
dell'attrattivita'  delle  aree  rurali  per  le  imprese  e  per  la
popolazione, e'  autorizzato  ad  attivare  gli  aiuti  di  cui  agli
articoli 52, lettera b), punto  i)  e  56  del  regolamento  (CE)  n.
1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni  conformemente  alla
misura 321 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 
    2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1
e' attuato conformemente agli "Orientamenti in materia  di  aiuti  di
Stato a finalita' regionale  2007-2013",  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C54 del  4  marzo  2006,  ovvero  in
esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del
trattato, nei limiti di cui al regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (regolamento generale  di  esenzione  per  categoria)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214  del  9
agosto 2008. Il sostegno puo', inoltre, essere concesso ai sensi  del
regolamento   (CE)   n.   1998/2006   della   commissione    relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti  di
importanza minore de minimis, secondo  le  modalita'  indicate  nella
misura. 
    3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attivita' a  finalita'
pubblica senza scopo di lucro, il sostegno e' concesso  in  forma  di
contributo in conto  capitale  fino  al  100  per  cento.  Qualora  i
beneficiari pubblici svolgano  attivita'  economica  il  sostegno  e'
concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,  sugli
aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalita'  indicate
nella misura. 
    4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli  aiuti  previsti
dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013  le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di 28  milioni  di
euro.».