Art. 27 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale 1. Dopo l'art. 141-quinquies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 141-sexies(Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualita' della vita e dell'attrattivita' delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, e' autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto i) e 56 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 321 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 e' attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno puo', inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalita' indicate nella misura. 3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attivita' a finalita' pubblica senza scopo di lucro, il sostegno e' concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attivita' economica il sostegno e' concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalita' indicate nella misura. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 28 milioni di euro.».