Art. 28 
 
           Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
 
    1. Dopo l'art. 141-sexies della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: 
    «Art.  141-septies  (Tutela  e  riqualificazione  del  patrimonio
rurale).  -  1.  L'assessorato  regionale  dell'agricoltura  e  delle
foreste, allo scopo di innalzare l'attrattivita'  delle  aree  rurali
per le imprese e per la popolazione, intervenendo su una  maggiore  e
migliore  fruibilita'  dei  vari  elementi  del  patrimonio   rurale,
attraverso la loro  tutela  e  riqualificazione,  e'  autorizzato  ad
attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto iii)  e
57 del regolamento  (CE)  n.  1698/2005  e  successive  modifiche  ed
integrazioni conformemente alla misura 323 del Programma di  sviluppo
rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 
    2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1
e' attuato conformemente agli "Orientamenti in materia  di  aiuti  di
Stato a finalita' regionale  2007-2013",  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4  marzo  2006,  ovvero  in
esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del
trattato, nei limiti di cui al regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (regolamento generale  di  esenzione  per  categoria)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214  del  9
agosto 2008. Il sostegno puo', inoltre, essere concesso ai sensi  del
regolamento   (CE)   n.   1998/2006   della   commissione    relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti  di
importanza minore de minimis, secondo  le  modalita'  indicate  nella
misura. 
    3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attivita' a  finalita'
pubblica senza scopo di lucro, il sostegno e' concesso  in  forma  di
contributo in conto  capitale  fino  al  100  per  cento.  Qualora  i
beneficiari pubblici svolgano  attivita'  economica  il  sostegno  e'
concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del  Trattato  sugli
aiuti di importanza minore de minimis secondo le  modalita'  indicate
nella misura. 
    4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli  aiuti  previsti
dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013  le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di 20  milioni  di
euro.».