Art. 29 
 
                       Indennita' compensativa 
 
    1. Dopo l'art. 141-septies  della  legge  regionale  23  dicembre
2000, n. 32, come introdotto dalla presente  legge,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 141-octies (Indennita' compensativa).  -  1.  L'assessorato
regionale  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'   autorizzato   ad
accordare  agli  agricoltori  aiuti  supplementari  per  la  parziale
compensazione dei mancati redditi netti indicati nelle misure  211  e
212  del  programma  di  sviluppo  rurale  (PSR)  Sicilia  2007-2013,
conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005. 
    2. Gli aiuti supplementari di  cui  al  comma  1  possono  essere
erogati in conformita' a quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
1783/2003  fino  all'entrata  in  vigore  degli  articoli  37  e  88,
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell'entrata
in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del  regolamento
(CE)  n.   1698/2005,   gli   aiuti   supplementari   sono   concessi
conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento
(CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Gli aiuti supplementari  di  cui  al  presente  articolo  sono
attivati a valere  sulle  risorse  regionali  nonche'  sulle  risorse
finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito  con  l'art.  61
della legge del 27 dicembre 2002, n. 289. 
    4.  Per  il  periodo  di  programmazione  2007-2013  le   risorse
finanziarie non possono superare l'importo di 53 milioni di euro. 
    5. L'attuazione degli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata  al  rispetto  della  vigente  normativa  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato, nonche' alla definizione  delle  procedure
autorizzative degli stessi.».