Art. 29 Indennita' compensativa 1. Dopo l'art. 141-septies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 141-octies (Indennita' compensativa). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad accordare agli agricoltori aiuti supplementari per la parziale compensazione dei mancati redditi netti indicati nelle misure 211 e 212 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005. 2. Gli aiuti supplementari di cui al comma 1 possono essere erogati in conformita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 fino all'entrata in vigore degli articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell'entrata in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti supplementari sono concessi conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Gli aiuti supplementari di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse regionali nonche' sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 53 milioni di euro. 5. L'attuazione degli aiuti di cui al presente articolo e' subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonche' alla definizione delle procedure autorizzative degli stessi.».