Art. 30 
 
         Formazione e informazione degli operatori economici 
 
    1. Dopo l'art. 141-octies della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: 
    «Art.  141-nonies  (Formazione  e  informazione  degli  operatori
economici). - 1. L'assessorato  regionale  dell'agricoltura  e  delle
foreste allo scopo  di  migliorare  il  profilo  professionale  degli
operatori  economici  nelle  aree  rurali,  e  di  offrire  strumenti
formativi e informativi a supporto di  un'efficace  attuazione  degli
interventi previsti dalle misure del  programma  di  sviluppo  rurale
(PSR) Sicilia 2007-2013, e' autorizzato ad attivare gli interventi di
cui agli articoli 52,  lettera  c)  e  58  del  regolamento  (CE)  n.
1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente  alla
misura 331 del PSR Sicilia 2007-2013. 
    2. Per i soggetti pubblici il sostegno e' concesso  in  forma  di
contributo in conto capitale fino al 100 per cento.  Per  i  soggetti
privati il sostegno e' concesso ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli  articoli
87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza  minore  "de  minimis"
secondo le modalita' indicate nella misura. 
    3. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli  aiuti  previsti
dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013  le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di 22  milioni  di
euro.».