Art. 30 Formazione e informazione degli operatori economici 1. Dopo l'art. 141-octies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 141-nonies (Formazione e informazione degli operatori economici). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di migliorare il profilo professionale degli operatori economici nelle aree rurali, e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un'efficace attuazione degli interventi previsti dalle misure del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, e' autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera c) e 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 331 del PSR Sicilia 2007-2013. 2. Per i soggetti pubblici il sostegno e' concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Per i soggetti privati il sostegno e' concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis" secondo le modalita' indicate nella misura. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 22 milioni di euro.».