Art. 32 
 
           Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
       processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare 
                        e in quello forestale 
 
    1. Dopo l'art. 141-decies della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: 
    «Art.  141-undecies  (Cooperazione  per  lo  sviluppo  di   nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e  alimentare  e
in quello forestale). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste allo scopo di garantire al settore agricolo, alimentare
e forestale maggiori vantaggi in termini di opportunita'  di  mercato
attraverso approcci innovativi per lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti,
processi  e  tecnologie,  anche  nell'ottica   della   sostenibilita'
ambientale, nonche' per la promozione e lo scambio  della  conoscenza
tecnica, economica, gestionale e scientifica, previsti  dalle  misure
del PSR Sicilia 2007-2013, e' autorizzato ad attivare gli  interventi
di cui agli articoli 20, lettera b), punto iv) e 29  del  regolamento
(CE) n. 1698/2005 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'
all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive  modifiche
e integrazioni,  conformemente  alla  misura  124  del  programma  di
sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 con particolare riguardo  per
il settore vitivinicolo, per il settore olio d'oliva e  arboricoltura
da legno. 
    2. Per gli  investimenti  riguardanti  i  prodotti  non  compresi
nell'allegato I del trattato (CE), il sostegno e' concesso  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del  15  dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
sugli aiuti di importanza minore  de  minimis  secondo  le  modalita'
indicate nella misura. 
    3. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli  aiuti  previsti
dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013  le
risorse finanziarie non possono superare l'importo di 46  milioni  di
euro.».