Art. 33 
 
                Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 
 
    1. Dopo l'art. 141-undecies della  legge  regionale  23  dicembre
2000, n. 32, come introdotto dalla presente  legge,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 141-duodecies (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi). -  1.
L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste  allo  scopo
di  promuovere  il  recupero,  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare e  storico-culturale  del  mondo  rurale,  con
finalita'  collettive,  turistico-culturali   e   di   servizio,   e'
autorizzato ad attivare gli interventi di cui  all'art.  52,  lettera
b),  punto  ii)  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  conformemente  alla  misura   322   del
programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 
    2. Il sostegno e'  concesso  in  forma  di  contributo  in  conto
capitale fino al 100 per cento  della  spesa  ammissibile  in  quanto
attivita' a finalita' pubblica senza scopo di lucro. 
    3. I beneficiari sono l'assessorato regionale dell'agricoltura  e
delle foreste, gli  enti  locali  territoriali  in  forma  singola  o
associata, i soggetti privati  proprietari  di  edifici  inseriti  in
contesti di pubblica fruizione. 
    4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse  relative  al  PSR  Sicilia  2007-2013  e  sulle
risorse finanziarie del  fondo  aree  sottoutilizzate  istituito  con
l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
    5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione
2007-2013 non possono superare 34 milioni di euro.».