Art. 33 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 1. Dopo l'art. 141-undecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 141-duodecies (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del mondo rurale, con finalita' collettive, turistico-culturali e di servizio, e' autorizzato ad attivare gli interventi di cui all'art. 52, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 322 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013. 2. Il sostegno e' concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attivita' a finalita' pubblica senza scopo di lucro. 3. I beneficiari sono l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli enti locali territoriali in forma singola o associata, i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 34 milioni di euro.».