Art. 35 
 
              Norme sul deposito di carburanti agricoli 
 
    1. Per il deposito  di  carburanti  utilizzati  a  fini  agricoli
trovano applicazione i commi 13-bis e 13-ter dell'art. 14 del decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n.  99  e  successive   modifiche   ed
integrazioni.