Art. 27 
 
                          Servizio di cassa 
 
    1. Il servizio  di  cassa  e'  affidato  ad  una  banca  mediante
apposita convenzione  tenuto  conto  delle  condizioni  previste  dal
capitolato  speciale   di   tesoreria   e   dalla   convenzione   per
l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia.