Art. 28 
 
                         Scopertura di cassa 
 
    1. Le scoperture di cassa sono ammesse, previa autorizzazione del
dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
istruzione, per fronteggiare temporanee  carenze  di  liquidita'.  Il
dirigente dell'istituzione provvede con proprio  atto  all'assunzione
della scopertura di cassa. 
    2. Le scoperture di cassa  sono  gestite  in  specifici  capitoli
delle partite di giro del bilancio.