Art. 28 Scopertura di cassa 1. Le scoperture di cassa sono ammesse, previa autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione, per fronteggiare temporanee carenze di liquidita'. Il dirigente dell'istituzione provvede con proprio atto all'assunzione della scopertura di cassa. 2. Le scoperture di cassa sono gestite in specifici capitoli delle partite di giro del bilancio.