Art. 29 
 
                       Investimenti finanziari 
 
    1.  Alle  istituzioni  non  e'  consentito  operare  investimenti
finanziari, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 
    2. Le istituzioni possono operare  investimenti  finanziari  solo
con le  somme  elargite  da  terzi  a  titolo  di  borse  di  studio,
donazioni, eredita' o  legati.  I  contratti  di  gestione  per  tali
investimenti  possono  essere  stipulati  unicamente   con   istituti
professionali  di  settore,  abilitati  all'esercizio  di   attivita'
bancarie e finanziarie  e  devono  avere  come  obiettivo  quello  di
assicurare la conservazione del capitale conferito.