Art. 29 Investimenti finanziari 1. Alle istituzioni non e' consentito operare investimenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le istituzioni possono operare investimenti finanziari solo con le somme elargite da terzi a titolo di borse di studio, donazioni, eredita' o legati. I contratti di gestione per tali investimenti possono essere stipulati unicamente con istituti professionali di settore, abilitati all'esercizio di attivita' bancarie e finanziarie e devono avere come obiettivo quello di assicurare la conservazione del capitale conferito.