Art. 26 Referendum abrogativo 1. Il Presidente della Regione indicereferendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono: a) quarantamila elettori; b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale; c) non meno di tre consigli provinciali. 2. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. 3. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione: a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione; b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei; c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria; d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni; e) del regolamento. 5. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei. 6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non puo' essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.