Art. 26 

				 
                        Referendum abrogativo 

 
    1.   Il   Presidente   della   Regione    indicereferendum    per
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento  o
di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono: 
      a) quarantamila elettori; 
      b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno
un decimo della popolazione regionale; 
      c) non meno di tre consigli provinciali. 
    2. Partecipano al referendum i  cittadini  iscritti  nelle  liste
elettorali dei comuni della Regione. 
    3. La  proposta  soggetta  a  referendum  e'  approvata  se  alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi  diritto  ed  e'
stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 
    4. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione: 
      a)  delle  leggi  tributarie  e  di  bilancio  e  dei  relativi
provvedimenti di attuazione; 
      b)  delle  leggi  e  degli  atti  regionali  i  cui   contenuti
costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali,
europei; 
      c) delle  leggi  e  degli  atti  amministrativi  regionali  che
disciplinano gli organi a rilevanza statutaria; 
      d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi  o  intese
di carattere internazionale o con altre regioni; 
      e) del regolamento. 
    5. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum  aventi
quesiti non omogenei. 
    6. Nel caso in cui un referendum abbia dato  esito  negativo,  la
stessa richiesta non puo' essere presentata prima che siano trascorsi
cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.