Art. 27 

				 
                        Referendum consultivo 

 
    1.  Il  Consiglio  regionale  puo'  deliberare   l'indizione   di
referendum consultivi delle popolazioni interessate su  provvedimenti
o proposte di provvedimenti di competenza del  consiglio,  quando  lo
richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali,  secondo
quanto previsto dalla legge regionale. 
    2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza  degli  aventi
diritto, il  consiglio  e'  tenuto  ad  esaminare  l'argomento  entro
novanta giorni dalla proclamazione dei  risultati  e  a  motivare  le
decisioni eventualmente adottate in difformita'. 
    3.  Non  e'  ammesso  referendum  consultivo  nei  casi  previsti
dall'art. 26, commi 4 e 5. 
    4. Sono sottoposti  a  referendum  consultivo  delle  popolazioni
interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge
concernenti  l'istituzione  di  nuovi  comuni  e  i  mutamenti  delle
circoscrizioni o delle denominazioni comunali.