Art. 27 Referendum consultivo 1. Il Consiglio regionale puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale. 2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il consiglio e' tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformita'. 3. Non e' ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall'art. 26, commi 4 e 5. 4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.