Art. 19 
 
                     Adeguamento dei regolamenti 
                        e degli atti comunali 
 
    1. Ove nelle disposizioni precedenti non sia  gia'  stabilito  un
termine diverso, i comuni adeguano i propri regolamenti e  atti  alle
disposizioni recate dalla presente legge entro un  anno  dall'entrata
in vigore della medesima.