Art. 20 Norma transitoria 1. La nuova disciplina recata dall'art. 1, comma 1, lettere ff) e hh) si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 18 commi 114 e 116 della legge regionale n. 10 del 1998 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.