Art. 20 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. La nuova disciplina recata dall'art. 1, comma 1, lettere ff) e
hh) si applica a decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  comunali
successivo all'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Fino  al
rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art.  18  commi
114 e 116 della legge regionale n. 10  del  1998  nel  testo  vigente
prima dell'entrata in vigore della presente legge.