Art. 21 Norma interpretativa dell'art. 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 1. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall'art. 36, commi 1 e 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute.