Art. 21 
 
                  Norma interpretativa dell'art. 36 
              della legge  regionale 5 marzo 1993, n. 4 
 
    1. Il rimborso delle spese legali, peritali e  di  giustizia  nei
casi indicati dall'art. 36, commi 1 e 2 della legge regionale 5 marzo
1993, n. 4 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese
legali, peritali e di giudizio, anche in  caso  di  compensazione  di
tali spese o di liquidazione delle medesime  in  misura  inferiore  a
quelle eventualmente dovute.