Art. 22 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 limitatamente alle parole «non abbiano superato i 45 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali»; b) l'art. 18, commi 37, 44, 54, 55, 56, 87 della legge regionale n. 10 del 1998; c) l'art. 32 della legge regionale n. 4 del 1993; d) l'art. 8 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 1.