Art. 22 
 
                        Abrogazione di norme 
 
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) l'art. 3, comma 2, della legge regionale 27  febbraio  1997,
n. 2 limitatamente alle parole «non abbiano superato i 45 anni, salvo
le eccezioni di legge, i quali»; 
      b) l'art. 18,  commi  37,  44,  54,  55,  56,  87  della  legge
regionale n. 10 del 1998; 
      c) l'art. 32 della legge regionale n. 4 del 1993; 
      d) l'art. 8 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 1.