Art. 24 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione. 
      Trento, 25 maggio 2012 
 
                               DELLAI