Art. 10 Modifiche di norme relative al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imerese 1. Il comma 2 dell'articolo 111 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi inseriti nell'accordo di programma possono essere attuati anche secondo la modalita' a regia da parte dell'Assessorato regionale per le attivita' produttive. Le risorse finanziarie regionali mobilitate non possono comunque essere utilizzate per le finalita' di cui alla lettera f) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza agli obiettivi previsti dal comma 1, e' data priorita', ai fini della accelerazione degli ordinari tempi di indizione, alle gare per l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.».