Art. 10 
 
         Modifiche di  norme relative al rilancio produttivo 
              dell'area industriale di Termini Imerese 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 111 della legge regionale  12  maggio
2010, n. 11, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Gli interventi inseriti nell'accordo di  programma  possono
essere  attuati  anche  secondo  la  modalita'  a  regia   da   parte
dell'Assessorato regionale per le attivita'  produttive.  Le  risorse
finanziarie  regionali  mobilitate  non   possono   comunque   essere
utilizzate per le finalita' di cui  alla  lettera  f)  del  comma  18
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza
agli obiettivi previsti dal comma 1, e' data priorita', ai fini della
accelerazione degli  ordinari  tempi  di  indizione,  alle  gare  per
l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti
siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare
per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9  della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.».