Art. 11 Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11 le parole "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attivita' lavorativa nel 2011 o nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attivita' lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013". Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, si provvede con le disponibilita' dell'UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219212, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: a) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo: «Art. 1-bis (Mobilita' interna). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. 2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilita' tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari.». 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5. I commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti: «3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia e' nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed e' costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato e' riconosciuto un compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione. 4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, diritto del lavoro e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali.». 6. L'ARAN Sicilia e' articolata in due strutture intermedie e si avvale esclusivamente del personale assegnato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con oneri a carico dell'amministrazione regionale. E' fatto divieto, per le attivita' espletate, di percepire indennita' aggiuntive rispetto a quelle corrisposte al personale regionale che esercita funzioni equivalenti. Per il complessivo funzionamento dell'Agenzia e' autorizzata, per il triennio 2012/2014, la spesa di 300 migliaia di euro annui. 7. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'dagli assessori regionali' sono aggiunte le parole 'L'ammontare dell'indennita' percepita non puo' essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali'. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'incarico di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di cui all'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e' espletato a titolo onorifico. 9. All'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, dopo le parole "delegati" sono inserite le parole ", ivi compresi quelli non parlamentari, ai quali si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni". La spesa discendente dall'attuazione del presente comma e' determinata per l'anno 2012 in 2.556 migliaia di euro. 10. A decorrere dal 1° maggio 2012, il trattamento economico di cui al comma 9 e' ridotto, per gli Assessori non parlamentari, del 10 per cento rispetto a quello applicato al 30 aprile 2012. 11. I Servizi di pianificazione e controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono espletate dal Servizio di valutazione e controllo strategico del Presidente della Regione sino all'insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di gestione della performance secondo quanto previsto dal regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. 12. A decorrere dal 1° luglio 2012, e' soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 13. Per gli effetti del comma 12 alla Tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali; Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative. 14. Con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con effetto dall'1 luglio 2012, e' disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti di cui ai commi 12 e 13 nonche' l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio regionale discendenti dall'applicazione dei commi 12, 13 e del presente comma. 15. Al fine di contenere gli oneri per spese legali, il Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, Fondo pensioni Sicilia, istituito dall'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' rappresentato e difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi giudiziari, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, dagli avvocati, dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale. 16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 17. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per l'effetto, la commissione edilizia comunale cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali.». 18. Nel rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonche' le segreterie particolari di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' ridotta del trenta per cento. 19. La disposizione di cui al comma 18 si applica dalla formazione della Giunta regionale relativa alla prossima legislatura. A far data dall'applicazione di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le specifiche limitazioni organizzative in esse contenute, incompatibili con quelle di cui al comma 18. 20. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le parole "successivamente al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti parole "successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresi' fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili.". 21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 23. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi degli apparati istituzionali, gia' vigenti nell'ordinamento della Regione, si applicano, altresi', le disposizioni indicate nei successivi commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 24. Ferme restando le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. 25. L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 27. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'finanze e credito e corpo regionale delle miniere' sono soppresse. 28. Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, e' riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica. 29. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore degli enti teatrali e/o artistici regionali, a qualsiasi titolo, finanziati dalla Regione determinano l'esclusivita' degli stessi (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi. L'erogazione, a qualsiasi titolo, di compensi, emolumenti o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata. 30. I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. Tutte le funzioni da questi esercitati, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. 31. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e' autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalita' e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'. 32. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dal comma 31, e' adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 33. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 34. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1.». 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non discende alcun compenso. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente comma. 37. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014. 38. Al comma 4-quater dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'Le pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ', previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento'. 39. E' abrogato l'articolo 28 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 40. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni. 41. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13. 42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 43. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole da "salvaguardando" a "comma 2" sono soppresse. 44. Con le modalita' indicate dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni si provvede a mitigare l'impatto sulle fasce sociali piu' deboli delle disposizioni inerenti alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, recepite per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 45. Dall'attuazione del comma 44 non puo' derivare un minore gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte con un apposito fondo, istituito presso la rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, avente una dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 46. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato a effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni dei commi 43, 44 e 45. 47. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale, sono abrogati l'art. 2 e i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15. 48. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e' inserito il seguente: "Art. 4 bis - 1. Nel territorio della Regione siciliana si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494". 49. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applica quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66. 50. A decorrere dall'esercizio 2012, gli ERSU della Sicilia sono autorizzati ad effettuare interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dall'avanzo non vincolato dell'ERSU accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 51. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 24 la parola "2012" e' sostituita con la parola "2013". 52. Al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle imprese aventi sede o unita' operativa nel territorio regionale, l'IRFIS-FinSicilia e' autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilita' del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria ai patrimoni dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo modalita' che sono definite con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 53. L'apporto finanziario e' concesso quale sostegno in base al comma 10 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e dovra' essere imputato in apposita posta patrimoniale dei Confidi quale "Quote sostegno Regione siciliana", classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale. 54. L'apporto finanziario non puo' superare la misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dal bilancio del- l'ultimo esercizio finanziario dei Confidi riferibili alle imprese socie. 55. L'Assessore regionale per l'economia chiede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 56. L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 61 (Fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A). - 1. Al fine di consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFIS-FinSicilia, nonche' di agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operativita' e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, e' costituito un fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia sono ripartite le disponibilita' del fondo ai regimi di aiuto di cui al presente comma. Tutte le disponibilita', nonche' i successivi rientri, dei fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'Irfis-FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 confluiscono nel fondo unico a gestione separata istituito dal presente articolo. I compensi per la gestione del fondo unico a gestione separata, sono quelli determinati dalle vigenti convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis Mediocredito della Sicilia, ora Irfis-FinSicilia Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., che regolano le singole operativita'.». 57. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 58. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole «e del personale dirigenziale sanitario professionale tecnico-amministrativo (spta)». 59. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e' aggiunto il seguente: «9-bis. I componenti del collegio sindacale non possono svolgere il relativo incarico per piu' di due volte nella stessa azienda indipendentemente dalla durata dell'incarico stesso. Fermo restando il completamento dell'eventuale incarico in corso, ai fini di ulteriore nomina, deve tenersi conto anche degli incarichi precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione.». 60. - 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e' inserito il seguente comma: «14-bis. Le disponibilita' finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalita', gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.». 61. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 62. Per le finalita' di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 3.260 migliaia di euro da trasferire agli enti gestori delle riserve naturali. 63. Al mercato agroalimentare (MAAS) con sede in Catania, durante la fase di start-up, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione. 64. All'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. Ai fini di una piu' celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' coordina l'attivita' di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento e' autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalita' di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2-ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Societa' d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Societa' d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle societa' e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori. 2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2 bis gia' concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle societa' d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualita', sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorita' d'ambito e dai comuni soci asseverato, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarita' di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualita' a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.». 65. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 sono soppresse le parole: "A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti". 66. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le previsioni di cui al terzo periodo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.". 67. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e' inserito il seguente comma: «2-bis. I comuni possono presentare all'Amministrazione regionale, ai sensi del citato articolo 3 bis ed entro il 31 maggio 2012, la proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purche' la proposta sia motivata sulla base di criteri di differenziazione territoriale, socio economica, nonche' attinenti alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, che esprime il proprio parere entro i successivi 15 giorni, il piano di individuazione degli ambiti territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, secondo le indicazioni del suddetto articolo 3-bis, e comunque per un numero non superiore al limite dell'80 per cento della determinazione di cui al comma 1. La Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel rispetto del superiore limite gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.». 68. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. La Giunta regionale e' autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.». 69. Al fine di favorire i processi d'integrazione tra le cooperative siciliane l'IRCAC e' autorizzato a concedere finanziamenti agevolati, per una durata massima di otto anni e per un importo massimo di 10 mila euro per ogni impresa aggregata, per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006. 70. Beneficiari degli aiuti di cui al comma 69 sono i consorzi di cooperative costituiti da non oltre un anno aventi sede in Sicilia. 71. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 69 e 70, l'IRCAC utilizza le disponibilita' del fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con le modalita' previste dal comma 5 dell'articolo 115 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 72. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalita' applicative dei commi 69, 70 e 71 compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale. 73. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole "modalita' operative, altresi', alle" aggiungere le parole "cooperative e alle". 74. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le societa' cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari puo' procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le societa' cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese.". 75. All'articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole "imprese agricole" sono aggiunte le parole `"e della pesca" e dopo le parole "massimali previsti" sono aggiunte le parole: "dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca,"; b) al comma 2 dopo le parole "cooperative agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca". 76. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e' sostituito dal seguente: «1. L'Istituto e' autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle societa' di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. 2. La misura del contributo interessi non puo' essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non puo' essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle societa' di leasing sia piu' elevato. Detto contributo e' erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalita' di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito. 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalita' applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.". 77. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole "del 25 luglio 2007 n. L 193." e' aggiunto il seguente periodo: "Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilita' d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di societa' cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore". 78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorche' scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorche' scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunichino all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita' il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi. 81. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 2012. 82.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 83. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 84. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 85. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 23, e' inserito il seguente comma: «5-ter. Con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il rapporto gia' in essere con l'Amministrazione regionale si considera regolarizzato ai fini predetti e pertanto puo' essere rilasciata la concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali ivi compresi quelli del demanio trazzerale, forestale e fluviale ove sussistenti le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio.». 86.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 87. Le operazioni di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, ivi compresi quelli concessi ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a favore delle cooperative e loro consorzi, nonche' quelli concessi dalla CRIAS alle imprese agricole per la formazione di scorte ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e dall'IRFIS a tutte le imprese del territorio siciliano, sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Al termine del periodo di sospensione, i soggetti di cui al presente comma possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento, che non e' superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e a tre anni per i finanziamenti a medio e lungo termine. 88. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 89. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di formare ed accrescere la cultura della salute attraverso l'alimentazione nella popolazione scolaresca, sensibilizza e favorisce l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere la dieta mediterranea e contrastare l'obesita' ed il sovrappeso giovanile. 90. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesita' giovanile, e' promossa la somministrazione di frutta fresca e di altre produzioni ortofrutticole. 91. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalita' di attuazione della disposizione di cui ai commi 89 e 90, avuto riguardo alle seguenti azioni: a) compattamento e valorizzazione delle filiere di prossimita' di concerto con le organizzazioni dei Gruppi di azione locale (GAL) con l'obiettivo di rifornire le scuole ed altre mense pubbliche; b) processi di affinamento nella lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli per le macchine vending, per le macchine spremiagrumi o dispositivi automatici per la preparazione e vendita di frutta e verdura; c) diffusione dei principi della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni di educazione alimentare, pubblicazioni specifiche, visite in campo e nelle aziende di trasformazione alimentare. 92.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 93. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 94. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 95.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 96. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 97. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 98. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in quanto inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano la normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. Alle stesse, in quanto facenti parte del sistema camerale italiano, non sono applicate le analoghe normative destinate agli enti regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione. 99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell'Ente Fiera del Mediterraneo, istituito con decreto legislativo Presidente della Regione 9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 3 settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianita', e' trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativoprevidenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. 100. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui al comma 99, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonche' quelle di cui agli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. 101. Per le finalita' dei commi 99 e 100 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la spesa di 1.350 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. All'onere a regime, valutato in 1.350 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per gli effetti e' ridotta l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26. 102.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 103. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 104. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Per le operazioni finanziarie a decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 e' concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. 1-ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, puo' essere affidata a societa' o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. 1-quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dal presente articolo sono iscritte nel medesimo esercizio finanziario nel bilancio della Regione per essere trasferite per le medesime finalita' al soggetto individuato ai sensi del comma 1-ter.». 105. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 106. Al fine di attenuare il divario economico in atto esistente tra le retribuzioni del personale regionale in servizio e i trattamenti pensionistici del personale regionale collocato in quiescenza entro la data del 30 novembre 2001, a parita' di qualifiche e/o prestazioni lavorative, il Governo della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta un disegno di legge finalizzato ad introdurre idonei correttivi ed adeguate prescrizioni a regime. 107. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 21 bis Servizi per il pubblico nelle riserve - 1. Nelle riserve possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettivita' e di ospitalita' per il pubblico di seguito specificati: a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo; b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper; c) aree attrezzate per il campeggio; d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia; e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica; f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba; g) manifestazioni culturali nonche' iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari). 2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici. 3. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i gestori delle Riserve, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalita' di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonche' le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. 4. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e' autorizzato ad emanare uno o piu' bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio delle riserve naturali, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti. Nel bando sono previsti i servizi minimi da assicurare per la fruizione delle riserve naturali. 5. Le somme derivanti dalle suddette attivita' sono versate in entrata del bilancio regionale. 6. In ogni area naturale protetta facente parte del sistema regionale deve essere prevista una zona ad esclusiva finalita' di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione. Art. 21-ter (Servizi per il pubblico nei parchi) - 1. Nei parchi possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettivita' e di ospitalita' per il pubblico di seguito specificati: a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo; b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper; c) aree attrezzate per il campeggio; d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia; e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica nei centri di incontro; f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba; g) manifestazioni culturali nonche' iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari). 2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici. 3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentiti i gestori dei parchi, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalita' di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonche' le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. 4. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente e' autorizzato ad emanare uno o piu' bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio dei parchi, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti. 5. Le somme derivanti dalle suddette attivita' sono versate in entrata del bilancio regionale." 108. Il quattordicesimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e' soppresso. 109. La tariffa prevista dal comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni da applicare alle istruttorie afferenti i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per gli impianti rientranti nelle attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto o per le modifiche sostanziali alle predette autorizzazioni, nonche' i controlli previsti dall'art. 29 decies, sono calcolate con riferimento al decreto ministeriale 24 aprile 2008 pubblicato nella G.U.R.I. del 22 settembre 2008, adottando i seguenti valori espressi in euro al costo istruttorio (CD). --------------------------------------------------------------------- Categoria Tipologie di impianti di impresa Cd --------------------------------------------------------------------- Impianti dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 non ricompresi nell'allegato XII alla parte secvonda numeri da 1) a 4) Grandi imprese 10.000 --------------------------------------------------------------------- Medie imprese 5000 --------------------------------------------------------------------- Piccole imprese 2500 --------------------------------------------------------------------- Microimprese 2000 --------------------------------------------------------------------- Per l'identificazione della categoria di impresa si fa riferimento all'Allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che classifica e definisce le dimensioni delle attivita' economiche in base al numero di unita' di lavoro/anno (ULA) ed alle soglie finanziarie di fatturato. Per le istanze di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies i valori del costo istruttorio (CD) sopra stabiliti sono ridotti nella misura del 50 per cento. In caso di modifiche non sostanziali ad impianti gia' autorizzati la tariffa istruttoria e' fissata pari a euro 1.500 per ogni categoria di attivita' elencata nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale. 110. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente. 111. Il comma 3 dell'articolo 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e' abrogato. 112. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 113. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 114. All'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, dopo le parole 'alle universita' inserire le parole 'ai comuni'.». 115. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale procede alla ripartizione dei fondi fra le scuole primarie paritarie, titolari di convenzione ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, in maniera uniforme ed eguale secondo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 del predetto D.P.R. n. 23/2008. 116. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 117. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4-bis dopo le parole "aventi sede legale" aggiungere le seguenti parole: "e/o unita' locale purche' avente sede in Sicilia". b) al comma 4-ter sostituire le parole "da almeno sei mesi" con le parole "e/o unita' locale"; c) aggiungere il seguente comma: "4 quinquies. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater possono essere concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi commi a prescindere dalla tipologia di attivita' esercitata.". 118. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 119. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2009, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, anche mediante deliberazioni consiliari, tuttora utilizzati nei processi produttivi". 120. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 121.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 122. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 123. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 124. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 125. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 126. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 127. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 128. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole: "I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attivita' produttive, quando questo sara' formalmente costituito con l'approvazione dello statuto". 129. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 130. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "entro ventiquattro mesi dal termine" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi dal termine". 131. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 132.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 133. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 134. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 135. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 136. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 137. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 138. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 139. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 140. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 141. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 142. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 143. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, si interpreta nel senso che gli atti aggiuntivi stipulati ai sensi del medesimo comma devono essere collegati al contratto adeguato, anche nell'utilizzo, al nuovo periodo di riferimento. 144. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e' inserito il seguente comma: «5-bis. Per le finalita' di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.». 145. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e' inserito il seguente comma: «7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum e' valido se vota la meta' piu' uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile e' quello complessivo.». 146. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 147. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 148. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 149. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2014". 150. Per le finalita' del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. e' autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2012, a valere sulle disponibilita' del Fondo a gestione separata di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la spesa di 1.300 migliaia di euro da destinare all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2012. Con decreto dell'Assessore regionale per le attivita' produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono emanate le disposizioni applicative del presente comma. 151. Alla fine del comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole: "e comunque entro il 30 giugno 2012". 152. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 153. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 154.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 155.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 156. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 157. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 158. La Regione siciliana riconosce il Soccorso alpino e speleologico siciliano (SASS), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in ambiente impervio, montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alla legge 21 marzo 2001, n. 74 e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.