Art. 11 
 
           Norme per la razionalizzazione amministrativa  
                  e per il contenimento della spesa 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 1 della  legge  regionale  12  luglio
2011, n. 11 le parole "le imprese che si costituiscono o che iniziano
l'attivita' lavorativa nel 2011 o nel  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attivita'
lavorativa negli anni 2011, 2012  e  2013".  Agli  oneri  discendenti
dall'attuazione del presente comma, quantificati in 3.000 migliaia di
euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, si  provvede
con  le  disponibilita'  dell'UPB  4.3.1.5.4,  capitolo  219212,  del
bilancio della Regione per l'esercizio  finanziario  2012  e  per  il
triennio 2012/2014. 
    2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    3. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) (lettera omessa in quanto impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); 
      b) dopo l'articolo 1 e' inserito il  seguente  articolo:  «Art.
1-bis (Mobilita' interna). - 1. I  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  regionale  15
maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla
base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. 
    2.  Nell'ambito  dell'esercizio  del  potere  datoriale  di   cui
all'articolo  2103  del  codice  civile  l'Amministrazione  regionale
individua i criteri generali, oggetto di  informativa  preventiva  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per
il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilita' tra gli stessi
consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari.». 
    4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    5. I commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti: 
    «3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia e' nominato dal Presidente
della Regione previa delibera della Giunta regionale ed e' costituito
da tre componenti scelti secondo  i  criteri  di  cui  al  successivo
comma. Il Presidente della Regione designa  il  presidente  dell'ARAN
Sicilia. Ai componenti del comitato e' riconosciuto  un  compenso  da
determinarsi con decreto del Presidente della Regione. 
    4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia  sono  scelti
tra esperti  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di  relazioni
sindacali, diritto del lavoro  e  di  gestione  del  personale  anche
estranei alla pubblica amministrazione. 
    Il Comitato direttivo dura  in  carica  quattro  anni  e  i  suoi
componenti  possono  essere  riconfermati.  Il  Comitato  delibera  a
maggioranza dei  componenti.  Non  possono  far  parte  del  Comitato
persone che  rivestono  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in
partiti politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che  ricoprono
rapporti  di  collaborazione  o  di  consulenza   con   le   predette
organizzazioni o con le amministrazioni locali.». 
    6. L'ARAN Sicilia e' articolata in due strutture intermedie e  si
avvale  esclusivamente  del   personale   assegnato   all'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con  oneri
a carico dell'amministrazione regionale. E'  fatto  divieto,  per  le
attivita' espletate, di percepire indennita'  aggiuntive  rispetto  a
quelle corrisposte  al  personale  regionale  che  esercita  funzioni
equivalenti.  Per  il  complessivo  funzionamento   dell'Agenzia   e'
autorizzata, per il triennio 2012/2014, la spesa di 300  migliaia  di
euro annui. 
    7. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge  regionale  20  giugno
1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni,  dopo  le  parole
'dagli assessori regionali'  sono  aggiunte  le  parole  'L'ammontare
dell'indennita'  percepita  non  puo'  essere  superiore   a   quella
corrisposta ai componenti statali'. 
    8. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'incarico di garante  per  la
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di cui  all'articolo  33
della legge regionale 19 maggio 2005, n.  5  e'  espletato  a  titolo
onorifico. 
    9. All'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio  1956,  n.  8,
dopo le parole "delegati" sono inserite le  parole  ",  ivi  compresi
quelli  non  parlamentari,  ai  quali  si  applicano,  altresi',   le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 30  dicembre
1965, n.  44  e  successive  modifiche  ed  integrazioni".  La  spesa
discendente dall'attuazione del presente  comma  e'  determinata  per
l'anno 2012 in 2.556 migliaia di euro. 
    10. A decorrere dal 1° maggio 2012, il trattamento  economico  di
cui al comma 9 e' ridotto, per gli Assessori non parlamentari, del 10
per cento rispetto a quello applicato al 30 aprile 2012. 
    11. I Servizi di pianificazione e controllo  strategico  operanti
presso gli Assessori regionali di  cui  all'articolo  4  della  legge
regionale  10  dicembre  2001,  n.  20  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, sono soppressi e le relative  funzioni  sono  espletate
dal Servizio di valutazione e  controllo  strategico  del  Presidente
della Regione sino all'insediamento dei nuovi  soggetti  preposti  al
ciclo di gestione  della  performance  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,
della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. 
    12. A decorrere  dal  1°  luglio  2012,  e'  soppressa  l'Agenzia
regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui alla
Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e  successive
modifiche ed integrazioni. Al Dipartimento  regionale  lavoro  presso
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro sono trasferite le competenze  svolte  dall'Agenzia  regionale
per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9
della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche
ed  integrazioni,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del   bilancio
regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    13. Per gli effetti del comma 12 alla Tabella  'A'  di  cui  alla
legge regionale 15 maggio 2000,  n.  10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro: 
        Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche
sociali; 
        Dipartimento    regionale    del    lavoro,     dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative. 
    14. Con decreto del Presidente  della  Regione,  adottato  previa
delibera  della  Giunta  regionale,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, con effetto dall'1 luglio 2012, e'
disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti di cui  ai  commi
12 e  13  nonche'  l'articolazione  delle  strutture  intermedie  del
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative,  fermo  restando  il  limite
massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003,
n. 20.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato  ad
effettuare le necessarie variazioni al bilancio regionale discendenti
dall'applicazione dei commi 12, 13 e del presente comma. 
    15. Al fine di contenere gli oneri per spese legali, il Fondo  di
quiescenza del personale  della  Regione  siciliana,  Fondo  pensioni
Sicilia, istituito dall'articolo 15 della legge regionale  14  maggio
2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' rappresentato e
difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi  giudiziari,  oltre  che
dall'Avvocatura dello Stato, dagli avvocati, dell'area dirigenziale e
dell'area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario,
in servizio presso la Presidenza  della  Regione  siciliana,  Ufficio
legislativo e legale. 
    16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    17. All'articolo 19, comma 1,  della  legge  regionale  5  aprile
2011, n. 5, e' aggiunto il seguente comma: 
      «1-bis. Per l'effetto, la commissione edilizia  comunale  cessa
di  operare  in  tutti  i   procedimenti   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali.». 
    18. Nel rispetto del principio del contenimento dei  costi  degli
apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva  organica
degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e
degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonche' le
segreterie particolari di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni, e' ridotta del trenta  per
cento. 
    19.  La  disposizione  di  cui  al  comma  18  si  applica  dalla
formazione della Giunta regionale relativa alla prossima legislatura.
A far data dall'applicazione di cui al presente comma  sono  abrogate
le  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  ivi   comprese   le
specifiche limitazioni organizzative in esse contenute, incompatibili
con quelle di cui al comma 18. 
    20. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale  12  luglio
2011, n. 12, le parole "successivamente al  31  dicembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti  parole  "successivamente  al  31  dicembre
2012, data entro la quale sono altresi' fatti salvi, in  forza  della
presente legge, le variazioni, le modifiche  e  gli  adeguamenti  dei
progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di  opere  stradali,
aeroportuali, ferroviarie,  portuali,  tranviarie,  realizzate  o  in
corso  di  realizzazione,   ivi   comprese   quelle   che   prevedono
l'utilizzazione di strutture mobili.". 
    21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    23. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, in materia di razionalizzazione e  contenimento  della  spesa
pubblica e di riduzione dei costi degli apparati istituzionali,  gia'
vigenti nell'ordinamento della Regione, si  applicano,  altresi',  le
disposizioni indicate nei successivi commi 24, 25, 26,  27,  28,  29,
30. 
    24. Ferme restando le incompatibilita' previste  dalla  normativa
vigente,  nei  confronti  dei  titolari  di  cariche   elettive,   lo
svolgimento  di  qualsiasi  incarico  conferito  dagli  enti  di  cui
all'articolo 1  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e
successive modifiche ed integrazioni, inclusa  la  partecipazione  ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute; eventuali  gettoni  di  presenza  non
possono superare l'importo di 30 euro a seduta. 
    25. L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983,  n.  59  e
successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 
    26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    27. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6  febbraio
2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'finanze
e credito e corpo regionale delle miniere' sono soppresse. 
    28. Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione,
degli enti di cui all'articolo 1  della  legge  regionale  15  maggio
2000, n. 10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  di
aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, societa' a totale  o
maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque
denominati  sottoposti  a  tutela  e  vigilanza  dell'amministrazione
regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a  ragioni  di
servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, e'  riconosciuto  un
rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica. 
    29. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore  degli  enti
teatrali e/o artistici  regionali,  a  qualsiasi  titolo,  finanziati
dalla Regione determinano l'esclusivita' degli stessi (inciso  omesso
in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello  Statuto)  ed  i  relativi  compensi   sono   da   considerarsi
omnicomprensivi. 
    L'erogazione, a  qualsiasi  titolo,  di  compensi,  emolumenti  o
assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla  Regione
o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del  rispetto  della
presente  disposizione,  la  cui  violazione  determina   l'immediata
decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi  titolo
erogata. 
    30. I comitati  tecnico-scientifici  degli  enti  parco  previsti
dall'articolo 11 della  legge  regionale  6  maggio  1981,  n.  98  e
successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. 
    Tutte le funzioni  da  questi  esercitati,  unitamente  a  quelle
previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge  regionale,  sono
svolte dal Consiglio  regionale  per  la  protezione  del  patrimonio
naturale. 
    31. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale  14  maggio
2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito  dal
seguente: 
      «1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei  consorzi
di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari e' autorizzato a procedere, con  proprio  decreto,  alla
riorganizzazione dei consorzi.  I  consigli  di  amministrazione  dei
consorzi di ripopolamento ittico in carica  decadono  all'entrata  in
vigore della presente legge e alla  loro  gestione  si  provvede  con
commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale
per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del
processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento  ittico  non
riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore
regionale per le risorse  agricole  e  alimentari,  di  concerto  con
l'Assessore regionale per l'economia, con il quale  sono  determinate
le modalita' e i termini per la definizione delle connesse operazioni
di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi  sono  esercitate
dal Dipartimento regionale  degli  interventi  per  la  pesca,  senza
ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'. 
    32. Il decreto di cui al comma 1  dell'articolo  44  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, come  sostituito  dal  comma  31,  e'
adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione  della  presente
legge. 
    33. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale  14  maggio
2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 
    34. Dopo il comma 6 dell'articolo 44  della  legge  regionale  14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto
il seguente comma: 
      «6-bis. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato  ad
effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione  del
comma 1.». 
    35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    36. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, dalla partecipazione alla Commissione regionale per  l'impiego
di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo  1979,  n.  18  e
successive modifiche ed integrazioni, non  discende  alcun  compenso.
Sono abrogate le norme in contrasto con il presente comma. 
    37. Il termine per la cessione e  l'assegnazione  di  alloggi  di
edilizia  convenzionata  e  agevolata  di  cui   al   secondo   comma
dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e'  prorogato  di
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. I termini previsti dall'articolo  70,  comma  5,  della  legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014. 
    38. Al comma 4-quater dell'articolo 2 della  legge  regionale  30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed  integrazioni,  dopo  le
parole 'Le pubbliche amministrazioni' sono inserite le  seguenti:  ',
previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte
della parte  interessata  all'amministrazione  procedente  successiva
alla scadenza del termine del procedimento'. 
    39. E' abrogato l'articolo 28 della  legge  regionale  12  luglio
2011, n. 12. 
    40. Sono abrogati gli articoli 3 e 4  della  legge  regionale  18
giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni. 
    41. Sono abrogati i commi 3 e  4  dell'articolo  59  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6,  come  modificato  dall'articolo  13,
comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13. 
    42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    43. All'articolo 7, comma 3, della legge  regionale  29  dicembre
2003, n. 21 e successive  modifiche  ed  integrazioni  le  parole  da
"salvaguardando" a "comma 2" sono soppresse. 
    44. Con le modalita' indicate dall'articolo  7,  comma  3,  della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21  e  successive  modifiche  ed
integrazioni si provvede a mitigare  l'impatto  sulle  fasce  sociali
piu' deboli delle disposizioni inerenti alla partecipazione al  costo
delle prestazioni sanitarie di cui  all'articolo  8  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
recepite per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge  regionale
29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
    45. Dall'attuazione del comma 44  non  puo'  derivare  un  minore
gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia di euro per  l'anno
2012 e di 10.000 migliaia di euro per  ciascuno  degli  anni  2013  e
2014, cui si fa fronte con un apposito  fondo,  istituito  presso  la
rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, avente  una
dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e  di
10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
    46.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato  a
effettuare le variazioni di  bilancio  discendenti  dall'applicazione
delle disposizioni dei commi 43, 44 e 45. 
    47. Nelle more  dell'adozione  di  una  disciplina  organica  del
demanio marittimo regionale, sono abrogati l'art. 2 e i commi 2  e  3
dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15. 
    48. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005,  n.
15, e' inserito il seguente: "Art. 4 bis - 1.  Nel  territorio  della
Regione siciliana si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art.  1
del  decreto  legge  5  ottobre  1993,   n.   400,   convertito   con
modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494". 
    49. Per le finalita' di cui al  comma  2  dell'articolo  4  della
legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applica  quanto  disposto
dall'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto  1984,  n.
66. 
    50. A decorrere dall'esercizio 2012, gli ERSU della Sicilia  sono
autorizzati ad effettuare interventi per la messa in sicurezza  e  la
riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. Alla
copertura finanziaria degli interventi di cui al presente  comma,  in
deroga alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32  della  legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed  integrazioni,
si provvede con le risorse finanziarie  rinvenienti  dall'avanzo  non
vincolato  dell'ERSU  accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente. 
    51. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale  4  novembre
2011, n. 24 la parola "2012" e' sostituita con la parola "2013". 
    52. Al fine di favorire il contenimento dei costi di  accesso  al
credito delle imprese aventi sede o unita' operativa  nel  territorio
regionale, l'IRFIS-FinSicilia e' autorizzata ad utilizzare, fino alla
concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilita'
del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, per l'acquisizione di quote di  partecipazione
azionaria ai patrimoni dei consorzi  di  garanzia  fidi  aventi  sede
legale e/o amministrativa nel territorio della  Regione  siciliana  e
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento regionale  dello  statuto
previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005,  n.
11 e successive modifiche ed integrazioni secondo modalita' che  sono
definite con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia
da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 
    53. L'apporto finanziario e' concesso quale sostegno in  base  al
comma 10 dell'articolo 13 della legge 24  novembre  2003,  n.  326  e
dovra' essere imputato in apposita  posta  patrimoniale  dei  Confidi
quale  "Quote  sostegno  Regione  siciliana",   classificabile   come
patrimonio di base ai sensi delle disposizioni della  Banca  d'Italia
sulla vigilanza prudenziale. 
    54. L'apporto finanziario non puo' superare la misura massima del
5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto  conto  del  numero
delle imprese  associate  e  delle  garanzie  complessive  in  essere
desumibili dal  bilancio  del-  l'ultimo  esercizio  finanziario  dei
Confidi riferibili alle imprese socie. 
    55. L'Assessore regionale per l'economia chiede  alla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a)  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 18,  comma  1,  lettera  r)  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
    56. L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   61   (Fondo   unico   a   gestione   separata    presso
Irfis-FinSicilia S.p.A). - 1. Al fine di consentire alle  imprese  di
accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFIS-FinSicilia,  nonche'
di agevolare investimenti  di  partenariato  pubblico-privato  e  per
garantire l'operativita' e la concessione delle agevolazioni previste
dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge  regionale  1°
settembre 1993, n. 25 e successive modifiche  ed  integrazioni,  agli
articoli 5 e 11  della  legge  regionale  5  agosto  1957,  n.  51  e
successive modifiche ed integrazioni,  all'articolo  43  della  legge
regionale  21  dicembre  1973,  n.  50  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
23,  e'  costituito  un  fondo  unico  a  gestione  separata   presso
Irfis-FinSicilia S.p.A. Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'Assessore
regionale per l'economia sono ripartite le disponibilita'  del  fondo
ai regimi di aiuto di cui al presente comma. Tutte le disponibilita',
nonche'  i  successivi  rientri,  dei  fondi  a  gestione   separata,
istituiti ai sensi degli articoli 5 e  11  della  legge  regionale  5
agosto  1957,  n.  51  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,
dell'articolo 43 della legge regionale 21  dicembre  1973,  n.  50  e
successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo  23  della  legge
regionale  6  maggio  1981,  n.  96   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n.
44 e successive modifiche e integrazioni, dell'art.  20  della  legge
regionale  18  febbraio  1986,  n.  7  e   successive   modifiche   e
integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile  2003,
n. 4 e successive modifiche e integrazioni degli  articoli  26  e  43
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive  modifiche
e integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16  dicembre  2008,
n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 46 della legge
regionale  31  dicembre  1985,  n.  57  e  successive   modifiche   e
integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46
e successive modifiche  e  integrazioni,  al  netto  delle  somme,  a
qualsiasi  titolo  spettanti,  all'Irfis-FinSicilia  S.p.A.  per   la
gestione del Fondo istituito dall'art. 1  della  legge  regionale  12
giugno 1976, n. 78, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto  1978,
n. 26 confluiscono nel fondo unico a gestione separata istituito  dal
presente articolo. I compensi per  la  gestione  del  fondo  unico  a
gestione separata, sono quelli determinati dalle vigenti  convenzioni
tra la Regione siciliana e l'Irfis Mediocredito  della  Sicilia,  ora
Irfis-FinSicilia Finanziaria per lo Sviluppo  della  Sicilia  S.p.A.,
che regolano le singole operativita'.». 
    57. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    58. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge  regionale
12 maggio 2010, n. 11,  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  «e  del
personale dirigenziale sanitario professionale tecnico-amministrativo
(spta)». 
    59. Dopo il comma 9 dell'articolo  9  della  legge  regionale  14
aprile 2009, n. 5, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis.  I  componenti  del  collegio  sindacale  non   possono
svolgere il relativo incarico per piu'  di  due  volte  nella  stessa
azienda indipendentemente dalla durata  dell'incarico  stesso.  Fermo
restando il completamento dell'eventuale incarico in corso,  ai  fini
di  ulteriore  nomina,  deve  tenersi  conto  anche  degli  incarichi
precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione.». 
    60. - 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 della legge  regionale
14 maggio 2009, n. 6, e' inserito il seguente comma: 
      «14-bis. Le disponibilita' finanziarie delle  gestioni  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della
Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in  misura
non superiore al 20  per  cento  per  ciascun  anno,  per  finanziare
prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o  in
quiescenza. Le modalita', gli oneri e  le  condizioni  di  erogazione
sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, con delibera del Consiglio  di  Amministrazione
su proposta del direttore generale del Fondo.». 
    61. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    62. Per le finalita' di cui alla legge regionale 6  maggio  1981,
n. 98 e successive modifiche  ed  integrazioni,  e'  autorizzata  per
l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 3.260 migliaia  di  euro  da
trasferire agli enti gestori delle riserve naturali. 
    63. Al mercato agroalimentare (MAAS) con sede in Catania, durante
la fase  di  start-up,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 16 della legge regionale  12  maggio  2010,  n.  11.  La
presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per  il  bilancio
della Regione. 
    64. All'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n.  9,  dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
    «2-bis. Ai fini  di  una  piu'  celere  chiusura  delle  gestioni
liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della  rapida  estinzione
dei  debiti  connessi  alla  gestione  integrata  dei   rifiuti,   il
competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilita' coordina l'attivita' di tutti i soggetti
pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti;  a
tal  fine  il  Dipartimento  e'  autorizzato  ad  anticipare  risorse
finanziarie  a  valere  sulle  disponibilita'   di   cui   all'U.P.B.
5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 -  capitolo  191304
il cui rimborso avviene con le modalita' di cui all'articolo 45 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2-ter. Le
disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni
disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le  emergenze
in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il  30  settembre  2012  e
sono trasferite in capo ai nuovi  soggetti  gestori  con  conseguente
divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Societa'  d'ambito
di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali  Consorzi  e  Societa'
d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli  amministratori
e/o liquidatori delle societa' e  dei  consorzi  d'ambito  che  hanno
conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non  possono
ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti
gestori. 
    2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2 bis  gia'  concesse,  a
qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle societa'  d'ambito  di  cui  al
comma 1, sulla base delle certificazioni dei  debiti  esistenti  alla
data del 31 dicembre 2011,  sono  recuperate,  in  dieci  annualita',
sulla base di un dettagliato piano finanziario di  rimborso  proposto
dall'Autorita' d'ambito e dai comuni soci asseverato,  a  valere  sui
trasferimenti in favore degli stessi sulla base  delle  risorse  loro
attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale  26  marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed  integrazioni  o  con  eventuali
altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la
titolarita' di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al
31 dicembre  2011.  In  caso  di  omessa  presentazione  nei  termini
stabiliti del suddetto piano le  anticipazioni  sono  recuperate  pro
quota,  in  tre  annualita'  a  valere  sulle  medesime  risorse  nei
confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45  e  il
comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
sono abrogati.». 
    65. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge  regionale  8  aprile
2010, n. 9 sono soppresse le parole: "A far data dalla  pubblicazione
del piano regionale di gestione dei rifiuti". 
    66. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8
aprile 2010 n. 9 sono aggiunte le seguenti parole:  "fatte  salve  le
previsioni  di  cui  al  terzo  periodo   dell'articolo   3-bis   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  introdotto  dall'articolo  25,
comma 1, lett. a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.". 
    67. Dopo il comma 2  dell'articolo  5  della  legge  regionale  8
aprile 2010, n. 9 e' inserito il seguente comma: 
      «2-bis.  I  comuni   possono   presentare   all'Amministrazione
regionale, ai sensi del citato articolo 3 bis ed entro il  31  maggio
2012, la proposta di individuazione di specifici bacini  territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, purche' la proposta  sia
motivata sulla base  di  criteri  di  differenziazione  territoriale,
socio economica, nonche' attinenti alle caratteristiche del servizio.
La Giunta regionale, entro i  successivi  30  giorni,  presenta  alla
Commissione   legislativa   competente    dell'Assemblea    regionale
siciliana, che esprime  il  proprio  parere  entro  i  successivi  15
giorni, il piano  di  individuazione  degli  ambiti  territoriali  di
dimensione diversa da quella provinciale, secondo le indicazioni  del
suddetto articolo 3-bis, e comunque per un numero  non  superiore  al
limite dell'80 per cento della determinazione di cui al comma  1.  La
Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel  rispetto
del superiore limite gli specifici bacini territoriali di  dimensione
diversa da quella provinciale.». 
    68. Dopo il comma 4 dell'articolo  15  della  legge  regionale  8
aprile 2010, n. 9 e' aggiunto il seguente comma: 
      «4-bis.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  definire  e
organizzare  un  sistema  unitario,  su  base   regionale,   per   la
riscossione delle  entrate  per  i  servizi  connessi  alla  gestione
integrata dei rifiuti.». 
    69.  Al  fine  di  favorire  i  processi  d'integrazione  tra  le
cooperative   siciliane   l'IRCAC   e'   autorizzato   a    concedere
finanziamenti agevolati, per una durata massima di otto anni e per un
importo massimo di 10 mila euro per ogni impresa  aggregata,  per  la
capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni,  limiti  e
massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della  Commissione
del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L. 379 del 28 dicembre 2006. 
    70. Beneficiari degli aiuti di cui al comma 69 sono i consorzi di
cooperative costituiti da non oltre un anno aventi sede in Sicilia. 
    71. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 69 e 70, l'IRCAC
utilizza le  disponibilita'  del  fondo  unico  costituito  ai  sensi
dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997,  n.  6,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  5  dell'articolo  115  della   legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11. 
    72. Entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
legge,  l'IRCAC   disciplina,   con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione, le modalita' applicative  dei  commi  69,  70  e  71
compresa la misura massima delle agevolazioni stesse,  attraverso  la
modifica  del  Regolamento  degli  aiuti  alle  imprese,   sottoposto
all'approvazione della Giunta regionale. 
    73. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24  novembre
2011, n. 25, dopo le parole  "modalita'  operative,  altresi',  alle"
aggiungere le parole "cooperative e alle". 
    74. Dopo il comma 3 dell'articolo  7  della  legge  regionale  24
novembre 2011, n. 25, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.   Per   l'attuazione   del   presente   articolo   sono
rispettivamente competenti, per le imprese singole  e  associate,  il
Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in  agricoltura
e per le societa' cooperative l'IRCAC. 
    Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari puo' procedere alla ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 da destinare all'IRCAC  per  le  societa'  cooperative  e  al
Dipartimento   regionale   per   gli   interventi   strutturali   per
l'agricoltura per le altre imprese.". 
    75. All'articolo 31 della legge regionale 24  novembre  2011,  n.
25, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 dopo le parole "imprese agricole"  sono  aggiunte
le parole `"e della pesca" e dopo le parole "massimali previsti" sono
aggiunte le parole: "dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007
della Commissione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le  cooperative  operanti  nel
settore della pesca,"; 
      b) al comma  2  dopo  le  parole  "cooperative  agricole"  sono
aggiunte le parole "e della pesca". 
    76. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. L'Istituto e' autorizzato a concedere  alle  cooperative  e
loro consorzi con sede in Sicilia contributi in  conto  interessi  su
finanziamenti bancari e delle societa' di leasing nel rispetto  delle
condizioni,  limiti  e  massimali  previsti  dal  Regolamento  CE  n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. 
    2. La misura del contributo interessi non puo'  essere  superiore
al 70 per cento del tasso applicato  al  finanziamento  da  agevolare
fermo restando che la base di calcolo non puo'  essere  superiore  al
tasso di riferimento per le operazioni classificate  quali  aiuti  di
Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente  alla
data  della  delibera  di  concessione  dell'agevolazione,  con   una
maggiorazione di due  punti,  anche  quando  il  tasso  di  interesse
praticato dalle banche e dalle societa' di leasing sia piu'  elevato.
Detto contributo e' erogato alle imprese beneficiarie successivamente
all'addebito degli interessi in conto corrente e al  pagamento  delle
rate scadute secondo le modalita' di rientro stabilite dal  contratto
di finanziamento. 
    La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative
previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra
le imprese e gli istituti di credito. 
    3. Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
legge,  l'Istituto  disciplina,  con  delibera   del   Consiglio   di
amministrazione, le  modalita'  applicative  del  presente  articolo,
compresa la misura massima delle agevolazioni stesse,  attraverso  la
modifica  del  Regolamento  degli  aiuti  alle  imprese,   sottoposto
all'approvazione della Giunta regionale.". 
    77. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 24 novembre
2011, n. 25, dopo le parole  "del  25  luglio  2007  n.  L  193."  e'
aggiunto il seguente periodo: "Entro 60  giorni  dalla  pubblicazione
della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del  Regolamento
degli aiuti  alle  imprese  al  fine  di  prevedere  la  possibilita'
d'intervenire in favore delle  imprese  operanti  nel  settore  della
pesca non costituite sotto forma di societa' cooperativa, nei  limiti
dei fondi specificatamente assegnati al settore". 
    78. I termini di cui al  comma  1  dell'articolo  4  della  legge
regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorche' scaduti, sono prorogati di
24 mesi a partire dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  a  condizione  che  le   cooperative   edilizie   beneficiarie
comprovino il  possesso  dei  requisiti  per  il  mantenimento  delle
agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e
non oltre 60 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
    79. I termini di cui al  comma  2  dell'articolo  4  della  legge
regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorche' scaduti, sono prorogati di
24 mesi, a partire dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
    80. Le proroghe di cui ai commi  78  e  79,  operano  a  pena  di
decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie
e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge comunichino all'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della  mobilita'  il  loro  immutato
interesse alla realizzazione degli interventi. 
    81. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge  regionale  3
novembre 1994, n. 43  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2012. 
    82.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    83. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    84. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    85. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge regionale  28
dicembre 2004, n. 17, aggiunto dall'articolo 1 della legge  regionale
5 dicembre 2007, n. 23, e' inserito il seguente comma: 
      «5-ter.  Con  la  sottoscrizione  del   relativo   verbale   di
conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il  rapporto
gia'  in  essere  con  l'Amministrazione   regionale   si   considera
regolarizzato ai fini predetti e pertanto puo' essere  rilasciata  la
concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali
ivi compresi quelli del demanio trazzerale, forestale e fluviale  ove
sussistenti le condizioni e i requisiti previsti  dalle  disposizioni
vigenti per il rilascio.». 
    86.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    87. Le operazioni  di  finanziamento,  a  breve,  medio  e  lungo
termine, ivi compresi quelli concessi ai sensi della legge  regionale
23 maggio 1991, n. 36 e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a
favore delle cooperative e loro  consorzi,  nonche'  quelli  concessi
dalla CRIAS alle imprese agricole per  la  formazione  di  scorte  ai
sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,  e
dall'IRFIS  a  tutte  le  imprese  del  territorio  siciliano,   sono
ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12  mesi  del  pagamento
delle rate a scadere. Le operazioni  di  sospensione  determinano  la
traslazione del piano di ammortamento per un periodo  analogo  e  gli
interessi  sul  capitale  sospeso  sono  corrisposti  alle   scadenze
originarie. Al termine del periodo di sospensione, i soggetti di  cui
al   presente    comma    possono    beneficiare    dell'allungamento
dell'ammortamento,  che  non  e'  superiore  ad   un   anno   per   i
finanziamenti a breve termine e a tre  anni  per  i  finanziamenti  a
medio e lungo termine. 
    88. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    89.  L'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione
professionale, al fine di formare  ed  accrescere  la  cultura  della
salute  attraverso  l'alimentazione  nella  popolazione   scolaresca,
sensibilizza e favorisce l'educazione nelle scuole di ogni  ordine  e
grado per diffondere la dieta mediterranea e  contrastare  l'obesita'
ed il sovrappeso giovanile. 
    90. Nelle scuole di ogni ordine e grado  ubicate  nel  territorio
della Regione,  allo  scopo  di  contrastare  la  crescente  obesita'
giovanile, e' promossa la somministrazione  di  frutta  fresca  e  di
altre produzioni ortofrutticole. 
    91. L'Assessorato regionale dell'istruzione  e  della  formazione
professionale di concerto con l'Assessorato regionale della salute  e
con l'Assessorato regionale  delle  risorse  agricole  e  alimentari,
disciplina i criteri e le modalita' di attuazione della  disposizione
di cui ai commi 89 e 90, avuto riguardo alle seguenti azioni: 
      a) compattamento e valorizzazione delle filiere di  prossimita'
di concerto con le organizzazioni dei Gruppi di azione  locale  (GAL)
con l'obiettivo di rifornire le scuole ed altre mense pubbliche; 
      b) processi di affinamento nella lavorazione e  confezionamento
dei prodotti ortofrutticoli per le macchine vending, per le  macchine
spremiagrumi o dispositivi automatici per la preparazione  e  vendita
di frutta e verdura; 
      c) diffusione  dei  principi  della  dieta  mediterranea  nelle
scuole di ogni  ordine  e  grado  attraverso  lezioni  di  educazione
alimentare, pubblicazioni specifiche, visite in campo e nelle aziende
di trasformazione alimentare. 
    92.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    93. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    94. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    95.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    96. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    97. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    98.  Le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura, in quanto inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano la normativa nazionale  sul
contenimento della spesa pubblica. Alle  stesse,  in  quanto  facenti
parte del sistema camerale italiano, non sono applicate  le  analoghe
normative  destinate  agli  enti  regionali   che   usufruiscono   di
trasferimenti diretti dalla Regione. 
    99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010  dell'Ente  Fiera
del Mediterraneo, istituito con decreto legislativo Presidente  della
Regione 9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della  Regione,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione  3
settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo  dei
requisiti anagrafici retributivi  minimi  per  il  conseguimento  del
trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianita',  e'  trasferito,
nel   rispetto   del   trattamento   economico-normativoprevidenziale
posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale
transitoria ad esaurimento istituita presso la  Resais  S.p.A.,  alle
cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle  previsioni
di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999,  n.
5. 
    100. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area  di  cui
al comma 99, si applicano le disposizioni di  cui  al  settimo  comma
dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonche'
quelle di cui agli articoli 4,  5  e  10  della  legge  regionale  20
gennaio 1999, n. 5. 
    101. Per le finalita' dei commi 99  e  100  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la
spesa  di  1.350  migliaia  di  euro  per  ciascuno  degli   esercizi
finanziari 2013  e  2014.  All'onere  a  regime,  valutato  in  1.350
migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della
spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28  dicembre
2004, n. 17. Per gli effetti e'  ridotta  l'autorizzazione  di  spesa
disposta con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011,  n.
26. 
    102.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    103. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    104. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005,  n.
11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: 
      «1-bis. Per  le  operazioni  finanziarie  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2009 il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  concesso,  con
procedura  a   sportello,   successivamente   alla   erogazione   del
finanziamento sulla base degli interessi calcolati  dalla  banca  nel
complessivo piano  di  ammortamento,  esclusivamente  per  operazioni
rateali  a  medio  e  a  lungo  termine.  Le  agevolazioni  regionali
assistite  da  garanzie   dei   confidi   possono   essere   concesse
esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai  sensi
dell'articolo 5 della presente legge. 
      1-ter.  La  gestione  degli  interventi  di  cui  al   presente
articolo, nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,  puo'  essere
affidata a societa' o  enti,  anche  partecipati  dalla  Regione,  in
possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. 
      1-quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta  del
Dirigente generale del Dipartimento regionale  delle  finanze  e  del
credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno  delle  somme
di cui agli interventi previsti dal presente articolo  sono  iscritte
nel medesimo esercizio finanziario nel  bilancio  della  Regione  per
essere trasferite per le medesime finalita' al  soggetto  individuato
ai sensi del comma 1-ter.». 
    105. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    106. Al fine di attenuare il divario economico in atto  esistente
tra  le  retribuzioni  del  personale  regionale  in  servizio  e   i
trattamenti  pensionistici  del  personale  regionale  collocato   in
quiescenza  entro  la  data  del  30  novembre  2001,  a  parita'  di
qualifiche e/o prestazioni  lavorative,  il  Governo  della  Regione,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
presenta  un  disegno  di  legge  finalizzato  ad  introdurre  idonei
correttivi ed adeguate prescrizioni a regime. 
    107. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 6 maggio  1981,  n.
98, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 21 bis  Servizi  per  il
pubblico nelle riserve - 1. Nelle riserve possono essere istituiti  i
servizi di assistenza,  di  ricettivita'  e  di  ospitalita'  per  il
pubblico di seguito specificati: 
      a) servizi  editoriali  e  di  vendita  riguardante  cataloghi,
audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo; 
      b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper; 
      c) aree attrezzate per il campeggio; 
      d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di  assistenza  e
di intrattenimento per l'infanzia; 
      e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica; 
      f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba; 
      g) manifestazioni  culturali  nonche'  iniziative  promozionali
(quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini  commerciali
o pubblicitari). 
    2. La Regione  al  fine  di  assicurare  un  miglior  livello  di
valorizzazione dei beni ambientali affida  la  gestione  dei  servizi
medesimi tramite concessione a  terzi  e  nel  rispetto  dei  vincoli
normativi esistenti in materia di appalti pubblici. 
    3.  L'Assessorato  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente,
sentiti i gestori delle Riserve,  individua  con  decreto,  entro  90
giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli  anni  seguenti,
entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da  affidare
per la gestione dei servizi suddetti, i  canoni  e  le  modalita'  di
affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei  progetti  di
cui al comma 4, nonche'  le  eventuali  forme  di  cofinanziamento  a
valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. 
    4. L'Assessorato regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  e'
autorizzato ad emanare uno o piu' bandi di gara per  l'erogazione  di
servizi aggiuntivi al  pubblico  a  pagamento  nel  territorio  delle
riserve naturali, fermo restando il rispetto  dei  vincoli  normativi
esistenti. Nel bando sono previsti i servizi minimi da assicurare per
la fruizione delle riserve naturali. 
    5. Le somme derivanti dalle suddette attivita'  sono  versate  in
entrata del bilancio regionale. 
    6. In ogni area  naturale  protetta  facente  parte  del  sistema
regionale deve essere prevista una zona  ad  esclusiva  finalita'  di
conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione. 
    Art. 21-ter (Servizi per il pubblico nei parchi) - 1. Nei  parchi
possono essere istituiti i servizi di assistenza, di  ricettivita'  e
di ospitalita' per il pubblico di seguito specificati: 
      a)   servizi    editoriali    e    di    vendita    riguardante
cataloghi, audiovisivi,   cartografie   e   ogni   altro    materiale
informativo; 
      b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper; 
      c) aree attrezzate per il campeggio; 
      d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di  assistenza  e
di intrattenimento per l'infanzia; 
      e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica nei
centri di incontro; 
      f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba; 
      g)     manifestazioni     culturali     nonche'      iniziative
promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini
commerciali o pubblicitari). 
    2.  La  Regione  al  fine  di  assicurare  un   miglior   livello
di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei  servizi
medesimi tramite concessione a  terzi  e  nel  rispetto  dei  vincoli
normativi esistenti in materia di appalti pubblici. 
    3.  L'Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente, 
sentiti i gestori dei parchi, individua con decreto, entro  90 giorni
dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni   seguenti,  entro
il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la
gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalita' di affidamento
ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al  comma
4, nonche' le eventuali forme di cofinanziamento a  valere  su  fondi
regionali, nazionali e comunitari. 
    4. L'Assessorato regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente e'
autorizzato ad emanare uno o piu' bandi di gara per  l'erogazione  di
servizi aggiuntivi  al  pubblico  a  pagamento   nel  territorio  dei
parchi, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti. 
    5. Le somme derivanti dalle suddette  attivita'  sono versate  in
entrata del bilancio regionale." 
    108.  Il  quattordicesimo  comma  dell'articolo  9  della   legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98 e' soppresso. 
    109. La tariffa prevista dal comma 3-bis dell'art. 33 del decreto
legislativo  n.  152/06  e  successive  modifiche  e integrazioni  da
applicare   alle   istruttorie   afferenti   i    procedimenti     di
Autorizzazione  Integrata  Ambientale   (A.I.A.) per   gli   impianti
rientranti nelle  attivita'  di  cui  all'allegato  VIII  alla  parte
seconda dello stesso decreto o  per  le  modifiche  sostanziali  alle
predette autorizzazioni, nonche' i controlli  previsti  dall'art.  29
decies, sono calcolate con riferimento  al  decreto  ministeriale  24
aprile  2008  pubblicato  nella  G.U.R.I.  del  22  settembre   2008,
adottando i seguenti valori espressi in  euro  al  costo  istruttorio
(CD). 
    

---------------------------------------------------------------------
                                               Categoria
         Tipologie di impianti                 di impresa       Cd
---------------------------------------------------------------------
Impianti dell'allegato VIII alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152/06
non ricompresi nell'allegato XII alla parte
secvonda numeri da 1) a 4)                    Grandi imprese   10.000
---------------------------------------------------------------------
                                              Medie imprese      5000
---------------------------------------------------------------------
                                              Piccole imprese    2500
---------------------------------------------------------------------
                                              Microimprese       2000
---------------------------------------------------------------------

    
    Per  l'identificazione  della  categoria   di   impresa   si   fa
riferimento all'Allegato I del regolamento (CE)  n.  800/2008  del  6
agosto 2008 che classifica e definisce le dimensioni delle  attivita'
economiche in base al numero di unita' di lavoro/anno (ULA)  ed  alle
soglie finanziarie di fatturato. 
    Per  le  istanze  di  rinnovo  ai  sensi  dell'art.  29-octies  i
valori del  costo  istruttorio  (CD)  sopra  stabiliti  sono  ridotti
nella misura  del  50  per  cento.   In   caso   di   modifiche   non
sostanziali ad impianti gia' autorizzati la  tariffa  istruttoria  e'
fissata  pari a euro 1.500 per ogni categoria di  attivita'  elencata
nell'allegato VIII alla parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/06 e successive  modifiche  e  integrazioni.  (Inciso  omesso  in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai  sensi  dell'art.  28
dello Statuto). Le  somme  relative  alla  tariffa  sono  versate  in
entrata del bilancio regionale. 
    110. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono
soppresse le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la
lotta contro l'inquinamento  e  le   relative  funzioni  sono  svolte
dall'Assessorato   regionale   del territorio   e   dell'ambiente   -
Dipartimento regionale dell'ambiente. 
    111. Il comma 3 dell'articolo 74 della legge regionale 14  maggio
2009, n. 6, e' abrogato. 
    112. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    113. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    114. All'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n.  98,
come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1988,
n. 14, dopo le  parole  'alle  universita'  inserire  le  parole  'ai
comuni'.». 
    115. L'Assessorato regionale dell'istruzione e  della  formazione
professionale procede alla  ripartizione  dei  fondi  fra  le  scuole
primarie paritarie, titolari di convenzione ai  sensi  del  D.P.R.  9
gennaio 2008, n. 23, in maniera uniforme ed eguale secondo i  criteri
di cui alle lettere a), b) e c)  dell'articolo 4 del predetto  D.P.R.
n. 23/2008. 
    116. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    117. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
32, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  al  comma  4-bis  dopo  le  parole  "aventi  sede   legale"
aggiungere le seguenti parole: "e/o unita' locale purche' avente sede
in Sicilia". 
      b) al comma 4-ter sostituire le parole "da almeno sei mesi" con
le parole "e/o unita' locale"; 
      c) aggiungere il seguente comma: "4 quinquies. Le  agevolazioni
di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter  e  4-quater  possono  essere
concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi  commi  a  prescindere
dalla tipologia di attivita' esercitata.". 
    118. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    119. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge  regionale
3 marzo 2009, n.  1,  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "e  alle
cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili  ai  sensi
degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n.  37,
anche  mediante  deliberazioni  consiliari,  tuttora  utilizzati  nei
processi produttivi". 
    120. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    121.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    122. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    123. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    124. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    125. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    126. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    127. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    128.  Alla  fine  del  comma  13  dell'articolo  16  della  legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole:  "I
predetti oneri sono  versati  esclusivamente  all'Istituto  regionale
delle  attivita'  produttive,   quando   questo   sara'   formalmente
costituito con l'approvazione dello statuto". 
    129. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    130. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge  regionale  23  marzo
2010, n. 6, le parole "entro  ventiquattro  mesi  dal  termine"  sono
sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi dal termine". 
    131. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    132.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    133. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    134. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    135. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    136. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    137. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    138. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    139. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    140. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    141. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    142. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    143. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 6  aprile
1996, n.  16,  si  interpreta  nel  senso  che  gli  atti  aggiuntivi
stipulati ai sensi del medesimo  comma  devono  essere  collegati  al
contratto  adeguato,  anche  nell'utilizzo,  al  nuovo   periodo   di
riferimento. 
    144. Dopo il comma 5 dell'articolo 8  della  legge  regionale  23
dicembre 2000, n. 30 e' inserito il seguente comma: 
      «5-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  4,  per  interesse
qualificato si intende quello riferito  alle  infrastrutture  o  alle
funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione
residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.». 
    145. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 8 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30 e' inserito il seguente comma: 
      «7-ter.  Nei  casi  di  istituzione  di  nuovi  comuni  in  cui
all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto,
i risultati del referendum, ai  fini  del  quorum  strutturale,  sono
distintamente raccolti  e  valutati  con  riguardo  all'ambito  della
frazione di cui si chiede il distacco  e  con  riguardo  al  restante
ambito comunale. In tal caso, il referendum  e'  valido  se  vota  la
meta' piu' uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel
caso  in  cui  in  entrambi  gli  ambiti  si  raggiunge   il   quorum
strutturale, il risultato valutabile e' quello complessivo.». 
    146. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    147. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    148. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    149. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  120  della  legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole "al 31 dicembre 2012" sono
sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2014". 
    150. Per le finalita' del comma 1  dell'articolo  5  della  legge
regionale  6  aprile  1996,  n.  29,  l'IRFIS-FinSicilia  S.p.A.   e'
autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2012,  a  valere
sulle  disponibilita'  del  Fondo  a   gestione   separata   di   cui
all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44,  la  spesa
di 1.300 migliaia di euro da destinare all'erogazione dei  contributi
relativi all'anno 2012. Con decreto dell'Assessore regionale  per  le
attivita' produttive,  di  concerto  con  l'Assessore  regionale  per
l'economia, sono emanate le  disposizioni  applicative  del  presente
comma. 
    151. Alla fine del comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole: "e  comunque  entro
il 30 giugno 2012". 
    152. (Comma omesso  in  quanto  impugnato  dal  Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    153. (Comma omesso  in  quanto  impugnato  dal  Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    154.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    155.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    156. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    157. (Comma omesso in  quanto  impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    158.  La  Regione  siciliana  riconosce  il  Soccorso  alpino   e
speleologico  siciliano  (SASS),  servizio   regionale   del    Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico, come  soggetto  titolato  e
qualificato per gli interventi  di  soccorso  in  ambiente  impervio,
montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alla legge 21 marzo  2001,
n. 74 e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre  2002,  n.
289.