Art. 8 
Salvaguardia  della  produzione  agricola  siciliana.  Norme  per  il
  sostegno  agli  investimenti.  Contrasto  all'evasione  fiscale   e
  disposizioni in materia di grande distribuzione. 
    1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari  -
dipartimento  interventi   infrastrutturali   -   di   concerto   con
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,  al  fine  di
assicurare  la  tutela  dei  consumatori  e  la   trasparenza   delle
informazioni sull'origine e la provenienza dei prodotti e sui  metodi
di coltivazione o allevamento, anche avvalendosi del Corpo  forestale
regionale, effettua controlli periodici volti a  rafforzare  l'azione
di contrasto alle frodi in campo  agroalimentare  e  a  garantire  la
difesa dei prodotti agricoli locali con la verifica della provenienza
e  della  tracciabilita'  degli  stessi,  nonche'  ad  assicurare  il
rispetto, da parte degli operatori  del  settore  lungo  la  filiera,
degli obblighi di presentazione dei prodotti  e  di  esposizione,  in
maniera chiara sull'etichetta o sul cartellino  unico  sul  punto  di
vendita, delle informazioni  previste  dalla  normativa  comunitaria,
nazionale e regionale vigente in tema di etichettatura  dei  prodotti
agricoli, agroalimentari e  zootecnici.  A  tal  fine,  segnala  alle
autorita' competenti le violazioni  della  normativa  in  materia  di
contrasto  alla  contraffazione  dei  prodotti   agroalimentari,   di
etichettatura  e  di  presentazione  dei  prodotti,  anche  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4  e  delle  relative
disposizioni attuative in materia di obbligo di indicazione del luogo
di origine  o  di  provenienza  e  trasmette  le  informazioni  sulle
violazioni dei  suddetti  obblighi  all'Assessorato  regionale  delle
attivita' produttive per l'irrogazione della relativa sanzione. 
    Per potenziare le attivita' di controllo di cui al presente comma
e' istituito nel bilancio della Regione un fondo la cui dotazione per
ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 e' pari ad  euro
300 migliaia. Per gli esercizi finanziari successivi si  provvede  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale  27
aprile 1999, n. 10. Con decreto  del  Presidente  della  Regione,  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per  le  risorse
agricole ed alimentari, di concerto  con  l'Assessore  regionale  per
l'economia, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate
le modalita' di utilizzazione del fondo. 
    2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale  22  dicembre
1999, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
      «2.  In  materia  di  divieto   di   esercizio   dell'attivita'
commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1, 2,  3,  4  e  5
dell'articolo 71 del decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  e
successive modifiche ed integrazioni.». 
    3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28, e' aggiunto il seguente periodo: "Il corso deve
altresi' essere diretto alla formazione  in  materia  di  tutela  dei
prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti
agroalimentari". 
    4.   L'Assessorato   regionale   delle   attivita'    produttive,
nell'ambito degli accordi di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo
8 della legge  regionale  24  novembre  2011,  n.  25,  favorisce  la
creazione di aree dedicate alla vendita dei prodotti agricoli di  cui
al predetto articolo 8 negli esercizi  di  vendita  al  dettaglio  di
generi alimentari e nelle strutture di media e  grande  distribuzione
commerciale. 
    5. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005,  n.
20, e' inserito il seguente:  "Art.  18-bis.  -Impiego  dei  prodotti
agricoli di qualita' e a chilometro zero nei servizi di  ristorazione
collettiva - 1. Al fine di potenziare la  qualita'  dell'offerta  nei
servizi  di  ristorazione,  negli  appalti  pubblici  di  servizi   o
forniture  di  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  destinati  alla
ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo  utile  per
l'aggiudicazione l'utilizzo   di   prodotti    agricoli    biologici,
tradizionali e  di  cui  all'articolo  8  della  legge  regionale  24
novembre  2011,  n.  25,  la  cui  provenienza  e'   certificata   in
conformita' alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale
in tema di etichettatura  dei  prodotti  agricoli,  agroalimentari  e
zootecnici.  L'utilizzazione  di  prodotti  agricoli  regionali   nei
servizi di ristorazione collettiva risulta  espressamente  attraverso
l'impiego  di  idonei  strumenti  di  informazione  agli  utenti  dei
servizi. Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari,  sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente articolo". 
    6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole  e  alimentari,
al  fine  del  controllo  dell'andamento  dei  prezzi  nel   comparto
agricolo, provvede alla sorveglianza dei prezzi dei prodotti agricoli
e  sovraintende  alla  tenuta  ed  elaborazione  dei  dati  e   delle
informazioni  segnalate  agli  "Uffici  prezzi"   delle   Camere   di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura.   L'Assessorato
regionale  delle  risorse  agricole   ed   alimentari   verifica   le
segnalazioni  delle  associazioni   dei   consumatori   riconosciute;
analizza   le   ulteriori   segnalazioni   ritenute   meritevoli   di
approfondimento; avvia indagini conoscitive finalizzate a  verificare
l'andamento dei prezzi di determinati  prodotti  e  servizi.  Per  le
finalita' di cui al presente comma, si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 2, commi 196 e 197, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e successive modifiche ed integrazioni. 
    L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari  con
decreto individua modalita' per il rilevamento dei dati  relativi  al
prezzo di vendita praticato dai produttori ed al prezzo di vendita al
consumatore finale di ciascun prodotto. Con il medesimo decreto  sono
stabilite adeguate forme di  pubblicita'  dei  predetti  dati,  anche
attraverso la pubblicazione nel sito web della Regione. 
    7. Dopo la lettera c) del comma 2  dell'articolo  8  della  legge
regionale 24 novembre 2011, n. 25, e' aggiunta la seguente lettera: 
      «c-bis) dirigente generale  del  dipartimento  regionale  delle
attivita' produttive.». 
    8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    11. I prestiti partecipativi istituiti con  l'articolo  26  della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono destinati prioritariamente ai soggetti beneficiari
degli interventi nel settore del piccolo fotovoltaico, in  regime  di
contributi in conto energia, fino a 100 KW per  le  imprese  agricole
individuali e sino a 1 MW per le imprese  agricole  societarie  nella
misura massima del 20 per  cento  dell'ammontare  degli  investimenti
previsti,  e  fino  alla  concorrenza   delle   esistenti   dotazioni
finanziarie del Fondo istituito presso l'IRFIS-FinSicilia,  ai  sensi
del comma 11 dell'articolo 26  della  legge  regionale  1°  settembre
1993, n. 25. 
    12.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore regionale per l'economia,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione dei commi (inciso  omesso  in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai  sensi  dell'art.  28
dello Statuto) 11. 
    13. Al fine di  potenziare  l'azione  di  contrasto  all'evasione
fiscale,  si  applica  in  Sicilia  l'articolo  18,  comma   9,   del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Le comunicazioni relative ai  dati  di  cui  al  citato
decreto, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
sono rese alla Regione siciliana e le somme riversate in applicazione
del presente comma sono iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio
regionale  istituiti   nello   stato   di   previsione   dell'entrata
dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze
e del credito - per essere  riassegnate  al  correlato  capitolo  del
bilancio regionale istituito nello stato di  previsione  della  spesa
dell'Assessorato regionale delle autonomie locali  e  della  funzione
pubblica  -  Dipartimento  delle  autonomie   locali   che   provvede
all'erogazione ai comuni, a valere sulle disponibilita' iscritte. 
    14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
    18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).