Art. 8 Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione. 1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali - di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di assicurare la tutela dei consumatori e la trasparenza delle informazioni sull'origine e la provenienza dei prodotti e sui metodi di coltivazione o allevamento, anche avvalendosi del Corpo forestale regionale, effettua controlli periodici volti a rafforzare l'azione di contrasto alle frodi in campo agroalimentare e a garantire la difesa dei prodotti agricoli locali con la verifica della provenienza e della tracciabilita' degli stessi, nonche' ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore lungo la filiera, degli obblighi di presentazione dei prodotti e di esposizione, in maniera chiara sull'etichetta o sul cartellino unico sul punto di vendita, delle informazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. A tal fine, segnala alle autorita' competenti le violazioni della normativa in materia di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, di etichettatura e di presentazione dei prodotti, anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e delle relative disposizioni attuative in materia di obbligo di indicazione del luogo di origine o di provenienza e trasmette le informazioni sulle violazioni dei suddetti obblighi all'Assessorato regionale delle attivita' produttive per l'irrogazione della relativa sanzione. Per potenziare le attivita' di controllo di cui al presente comma e' istituito nel bilancio della Regione un fondo la cui dotazione per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 e' pari ad euro 300 migliaia. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo. 2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e' sostituito dal seguente: «2. In materia di divieto di esercizio dell'attivita' commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.». 3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e' aggiunto il seguente periodo: "Il corso deve altresi' essere diretto alla formazione in materia di tutela dei prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari". 4. L'Assessorato regionale delle attivita' produttive, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, favorisce la creazione di aree dedicate alla vendita dei prodotti agricoli di cui al predetto articolo 8 negli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e nelle strutture di media e grande distribuzione commerciale. 5. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. -Impiego dei prodotti agricoli di qualita' e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva - 1. Al fine di potenziare la qualita' dell'offerta nei servizi di ristorazione, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo utile per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la cui provenienza e' certificata in conformita' alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sono stabilite le modalita' di applicazione del presente articolo". 6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al fine del controllo dell'andamento dei prezzi nel comparto agricolo, provvede alla sorveglianza dei prezzi dei prodotti agricoli e sovraintende alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "Uffici prezzi" delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute; analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento; avvia indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Per le finalita' di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 196 e 197, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari con decreto individua modalita' per il rilevamento dei dati relativi al prezzo di vendita praticato dai produttori ed al prezzo di vendita al consumatore finale di ciascun prodotto. Con il medesimo decreto sono stabilite adeguate forme di pubblicita' dei predetti dati, anche attraverso la pubblicazione nel sito web della Regione. 7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attivita' produttive.». 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 11. I prestiti partecipativi istituiti con l'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati prioritariamente ai soggetti beneficiari degli interventi nel settore del piccolo fotovoltaico, in regime di contributi in conto energia, fino a 100 KW per le imprese agricole individuali e sino a 1 MW per le imprese agricole societarie nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti, e fino alla concorrenza delle esistenti dotazioni finanziarie del Fondo istituito presso l'IRFIS-FinSicilia, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. 12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) 11. 13. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sicilia l'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni. Le comunicazioni relative ai dati di cui al citato decreto, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, sono rese alla Regione siciliana e le somme riversate in applicazione del presente comma sono iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale istituiti nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - per essere riassegnate al correlato capitolo del bilancio regionale istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento delle autonomie locali che provvede all'erogazione ai comuni, a valere sulle disponibilita' iscritte. 14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).