Art. 9 Aiuti alle cooperative operanti nel settore socio assistenziale 1. Per i servizi resi, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, dalle cooperative sociali e loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a comuni, province e aziende sanitarie provinciali, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) e' autorizzato ad intervenire, in qualita' di cessionario, in operazioni di cessione irrevocabile del credito, prosoluto, derivante da fatture, emesse da cooperative e consorzi per i servizi di cui sopra, scadute da almeno tre mesi previa apposita dichiarazione scritta di riconoscimento del debito da parte dei suddetti enti. 2. L'IRCAC, qualora comuni, province e aziende sanitarie provinciali, decorsi ventiquattro mesi, non abbiano ancora corrisposto le somme relative alle cessioni del credito di cui al comma 1, chiede alla Ragioneria generale della Regione la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuna delle amministrazioni debitrici, i cui importi saranno decurtati del relativo importo ceduto. 3. L'IRCAC puo', altresi', intervenire nella concessione di contributi in conto interessi, con le modalita' di cui al proprio regolamento, per le operazioni di cessione di crediti delle cooperative e loro consorzi, relativi ai servizi di cui al comma 1, a istituti di credito, comprese le societa' di factoring e di leasing. 4. Il regime di aiuti di cui al presente articolo e' attuato in conformita' al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379. 5. L'Assessore regionale per le attivita' produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni attuative del presente articolo.