Art. 9 
 
   Aiuti alle cooperative operanti nel settore socio assistenziale 
 
    1. Per i servizi resi, ai sensi della legge  regionale  9  maggio
1986, n. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e  dell'articolo  17
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, dalle cooperative sociali
e loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,  a
comuni,  province  e  aziende   sanitarie   provinciali,   l'Istituto
regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) e' autorizzato  ad
intervenire, in qualita' di cessionario, in  operazioni  di  cessione
irrevocabile del credito, prosoluto, derivante da fatture, emesse  da
cooperative e consorzi per i servizi di cui sopra, scadute da  almeno
tre mesi previa apposita dichiarazione scritta di riconoscimento  del
debito da parte dei suddetti enti. 
    2.  L'IRCAC,  qualora  comuni,  province  e   aziende   sanitarie
provinciali,  decorsi   ventiquattro   mesi,   non   abbiano   ancora
corrisposto le somme relative alle cessioni del  credito  di  cui  al
comma  1,  chiede  alla  Ragioneria   generale   della   Regione   la
corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio
regionale a ciascuna delle amministrazioni debitrici, i  cui  importi
saranno decurtati del relativo importo ceduto. 
    3. L'IRCAC  puo',  altresi',  intervenire  nella  concessione  di
contributi in conto interessi, con le modalita'  di  cui  al  proprio
regolamento,  per  le  operazioni  di  cessione  di   crediti   delle
cooperative e loro consorzi, relativi ai servizi di cui al comma 1, a
istituti di credito, comprese le societa' di factoring e di leasing. 
    4. Il regime di aiuti di cui al presente articolo e'  attuato  in
conformita' al regolamento CE  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea 28 dicembre 2006, serie L 379. 
    5. L'Assessore regionale per le attivita' produttive, di concerto
con l'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni
attuative del presente articolo.