Art. 14 
 
                   Utilizzo dei sistemi premianti 
 
    1. L'Amministrazione regionale persegue  il  miglioramento  della
performance, organizzativa  ed  individuale,  la  valorizzazione  del
merito e l'incentivazione della produttivita' e della qualita'  della
prestazione lavorativa attraverso l'introduzione di sistemi premianti
selettivi,  secondo  logiche   meritocratiche,   nonche'   attraverso
l'attribuzione  di  incentivi,  sia  economici  che  di  carriera,  a
vantaggio dei dipendenti che conseguono le migliori performance. 
    2.  La  corresponsione  di  incentivi  e  premi  collegati   alla
performance puo' avvenire solo successivamente allo svolgimento delle
dovute verifiche ed attestazioni sul rendimento individuale. 
    3.   L'Amministrazione   regionale   adotta,   entro   sei   mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  con   appositi
provvedimenti, i sistemi premianti del merito nonche' le  metodologie
operative e le procedure per  l'erogazione  dei  relativi  premi  nel
rispetto delle prerogative delle  organizzazioni  sindacali  e  della
contrattazione collettiva.