Art. 14 Utilizzo dei sistemi premianti 1. L'Amministrazione regionale persegue il miglioramento della performance, organizzativa ed individuale, la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttivita' e della qualita' della prestazione lavorativa attraverso l'introduzione di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' attraverso l'attribuzione di incentivi, sia economici che di carriera, a vantaggio dei dipendenti che conseguono le migliori performance. 2. La corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance puo' avvenire solo successivamente allo svolgimento delle dovute verifiche ed attestazioni sul rendimento individuale. 3. L'Amministrazione regionale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con appositi provvedimenti, i sistemi premianti del merito nonche' le metodologie operative e le procedure per l'erogazione dei relativi premi nel rispetto delle prerogative delle organizzazioni sindacali e della contrattazione collettiva.