Art. 20. Livelli di contrattazione 1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilita' tra enti in ambito regionale nonche' le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge; b) territoriale, sub regionale, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla lettera a), nonche' le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge; c) a livello di singolo ente; d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente. 2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge. 3. A essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.