Art. 20.
                      Livelli di contrattazione
 
   1.   Sono   individuati   i  seguenti  livelli  di  contrattazione
decentrata:
     a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di
qualificazione  e  aggiornamento  del  personale,  il   funzionamento
dell'osservatorio  regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei
processi di mobilita' tra enti in ambito regionale nonche'  le  altre
materie  specificatamente  e  tassativamente  indicate nella presente
legge;
     b) territoriale, sub regionale, che riguarda le materie delegate
dalla contrattazione decentrata  a  livello  regionale  di  cui  alla
lettera   a),   nonche'   le   altre   materie   specificatamente   e
tassativamente indicate nella presente legge;
     c) a livello di singolo ente;
     d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie
delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.
   2.  Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dalla presente legge.
   3.  A  essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, mediante atti  previsti  dai  singoli  ordinamenti
degli  enti  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.